Art. 8. Requisiti sanitari ai fini dell'introduzione in aziende indenni 1. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare le condizioni previste all'articolo 4 e i requisiti indicati nell'allegato «A», rispettivamente capitolo 1, punto D, e capitolo 2, punto D, nonche' le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 10 e 11.