Art. 8. 
   Requisiti sanitari ai fini dell'introduzione in aziende indenni 
 
  1. Gli ovini e i caprini  da  riproduzione,  da  allevamento  e  da
ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e  caprina
ufficialmente  indenne  da  brucellosi  o  indenne   da   brucellosi,
soddisfare le  condizioni  previste  all'articolo  4  e  i  requisiti
indicati nell'allegato «A», rispettivamente capitolo 1,  punto  D,  e
capitolo 2, punto D, nonche' le eventuali garanzie  complementari  di
cui agli articoli 10 e 11.