Art. 9.
Requisiti sanitari in relazione a specifiche patologie
1. Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente
agli articoli 10 e 11, gli animali da allevamento e da riproduzione
devono soddisfare i requisiti seguenti:
a) essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a
contatto solo con animali di un'azienda:
1) in cui non sono state accertate clinicamente le malattie
seguenti:
a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora
(Mycoplasma agalactiae) e l'agalassia contagiosa della capra
(Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide sottospecie micoide
«Large Colony»);
b) negli ultimi dodici mesi la paratubercolosi e la
linfadenite caseosa;
c) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il
Maedi-Visna e l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo
termine e' ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da
Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati
abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due
prove riconosciute secondo le procedure comunitarie, oppure, fatto
salvo i1 rispetto dei requisiti per le altre malattie, siano fornite,
per una o piu' malattie sopracitate nell'ambito di un programma
approvato conformemente alle procedure comunitarie, garanzie
sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;
2) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare
l'inosservanza dei requisiti di cui al numero 1) sia stato portato a
conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il
certificato sanitario;
3) il cui proprietario abbia dichiarato di essere a conoscenza
di quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre dichiarato per iscritto
che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari
rispondono ai criteri di cui al numero 1);
b) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (B.
ovis), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati
devono:
1) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli
ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete
(B. ovis);
2) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta
giorni che precedono la spedizione;
3) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei
trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico
praticato conformemente all'allegato «D» o rispondere a garanzie
sanitarie equivalenti da riconoscere secondo le procedure
comunitarie.
2. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 deve essere
menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.