Art. 9. 
       Requisiti sanitari in relazione a specifiche patologie 
 
  1. Fatte salve le garanzie  complementari  esigibili  conformemente
agli articoli 10 e 11, gli animali da allevamento e  da  riproduzione
devono soddisfare i requisiti seguenti: 
    a) essere stati acquistati  in  un'azienda  ed  essere  venuti  a
contatto solo con animali di un'azienda: 
      1) in cui non sono state  accertate  clinicamente  le  malattie
seguenti: 
        a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora
(Mycoplasma  agalactiae)  e  l'agalassia   contagiosa   della   capra
(Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide sottospecie micoide
«Large Colony»); 
        b)  negli  ultimi  dodici  mesi  la  paratubercolosi   e   la
linfadenite caseosa; 
        c)  negli  ultimi  tre  anni,  l'adenomatosi  polmonare,   il
Maedi-Visna e l'artrite encefalite virale  caprina.  Tuttavia  questo
termine  e'  ridotto  a  dodici  mesi  se  gli  animali  colpiti   da
Maedi-Visna  o  da  artrite  encefalite  virale  caprina  sono  stati
abbattuti e gli animali restanti hanno reagito  negativamente  a  due
prove riconosciute secondo le procedure  comunitarie,  oppure,  fatto
salvo i1 rispetto dei requisiti per le altre malattie, siano fornite,
per una o piu'  malattie  sopracitate  nell'ambito  di  un  programma
approvato  conformemente   alle   procedure   comunitarie,   garanzie
sanitarie equivalenti per detta o dette malattie; 
      2)  in  cui   nessun   fatto   che   consenta   di   dimostrare
l'inosservanza dei requisiti di cui al numero 1) sia stato portato  a
conoscenza del veterinario  ufficiale  incaricato  di  rilasciare  il
certificato sanitario; 
      3) il cui proprietario abbia dichiarato di essere a  conoscenza
di quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre dichiarato per iscritto
che l'animale o gli animali  destinati  agli  scambi  intracomunitari
rispondono ai criteri di cui al numero 1); 
    b) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa  dell'ariete  (B.
ovis), gli arieti da  riproduzione  e  da  allevamento  non  castrati
devono: 
      1) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli
ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite  contagiosa  dell'ariete
(B. ovis); 
      2) essere sempre rimasti in detta azienda  durante  i  sessanta
giorni che precedono la spedizione; 
      3) essere stati sottoposti con esito negativo,  nel  corso  dei
trenta giorni che precedono la spedizione, ad  un  esame  sierologico
praticato conformemente all'allegato  «D»  o  rispondere  a  garanzie
sanitarie   equivalenti   da   riconoscere   secondo   le   procedure
comunitarie. 
  2. Il rispetto  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  deve  essere
menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.