Art. 3.

           Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa

  1. Sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi, le
autorizzazioni  utilizzate  per almeno due viaggi al mese nel periodo
che  va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno
di presentazione della domanda.
  2.  L'Amministrazione stabilisce per quali relazioni di traffico le
autorizzazioni   di  assegnazione  provvisoria  utilizzate  nell'anno
precedente,  possono  essere  trasformate,  in  tutto  o in parte, in
assegnazioni  fisse  e  puo',  se  necessario,  adottare criteri piu'
restrittivi.
  3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono
insufficienti  rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che
hanno   gia'   regolarmente   utilizzato  autorizzazioni  avranno  la
precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.
  4. L'Amministrazione ha la facolta' di fissare una quota minima del
contingente da destinare alle assegnazioni provvisorie.