Art. 3.
Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa
1. Sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi, le
autorizzazioni utilizzate per almeno due viaggi al mese nel periodo
che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno
di presentazione della domanda.
2. L'Amministrazione stabilisce per quali relazioni di traffico le
autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno
precedente, possono essere trasformate, in tutto o in parte, in
assegnazioni fisse e puo', se necessario, adottare criteri piu'
restrittivi.
3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono
insufficienti rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che
hanno gia' regolarmente utilizzato autorizzazioni avranno la
precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.
4. L'Amministrazione ha la facolta' di fissare una quota minima del
contingente da destinare alle assegnazioni provvisorie.