Art. 6.
Trasferimento delle autorizzazioni internazionali
1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, salvo che
risultino «non rinnovabili» e' consentito, in favore delle imprese
iscritte all'Albo, nel rispetto della normativa sulla idoneita'
professionale nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di morte dell'imprenditore individuale, le
autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia
stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di
successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo;
b) alle imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di
societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali;
c) alle societa' cooperative risultanti da soci gia' titolari di
autorizzazioni internazionali;
d) al cessionario di un'azienda di trasporto di impresa gia'
titolare di autorizzazioni internazionali;
e) nel caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa e
conseguente cancellazione dall'Albo con contemporanea cessione
dell'intero parco veicolare anche a piu' soggetti purche', nel caso
di piu' atti notarili, gli stessi siano contestuali.