Art. 7.
Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali
1. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute
delle normative relative ai trasporti, commesse nella presentazione
delle domande o nell'esecuzione di trasporti internazionali, possono
essere adottati a carico delle imprese titolari di autorizzazioni
internazionali, i seguenti provvedimenti:
a) diffida;
b) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di
nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;
c) revoca delle autorizzazioni.
2. La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni
relative alla relazione di traffico interessata dalla irregolarita'
ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.
3. In caso di recidiva entro un anno dalla data in cui e' stata
inflitta una sanzione, la nuova sanzione deve essere piu' grave di
quella precedente.
4. Qualora le irregolarita' abbiano rilevanza penale e in relazione
ad esse sia promossa azione penale avuto riguardo alla gravita' ed
alla natura del reato, il dirigente incaricato dell'autotrasporto
internazionale di merci puo' disporre la sospensione delle
autorizzazioni dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le
irregolarita'.
5. Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal
presente articolo sono adottate con provvedimento del dirigente
incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci.