Art. 7.

      Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali

  1.  In  caso  di  infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute
delle  normative  relative ai trasporti, commesse nella presentazione
delle  domande o nell'esecuzione di trasporti internazionali, possono
essere  adottati  a  carico  delle imprese titolari di autorizzazioni
internazionali, i seguenti provvedimenti:
    a) diffida;
    b) sospensione  delle  autorizzazioni assegnate e del rilascio di
nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;
    c) revoca delle autorizzazioni.
  2.  La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni
relative  alla  relazione di traffico interessata dalla irregolarita'
ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.
  3.  In  caso  di  recidiva entro un anno dalla data in cui e' stata
inflitta  una  sanzione,  la nuova sanzione deve essere piu' grave di
quella precedente.
  4. Qualora le irregolarita' abbiano rilevanza penale e in relazione
ad  esse  sia  promossa azione penale avuto riguardo alla gravita' ed
alla  natura  del  reato,  il dirigente incaricato dell'autotrasporto
internazionale   di   merci   puo'   disporre  la  sospensione  delle
autorizzazioni  dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le
irregolarita'.
  5.  Le  sanzioni  amministrative e le misure cautelari previste dal
presente  articolo  sono  adottate  con  provvedimento  del dirigente
incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci.