Art. 3.
                         Disposizioni finali
  1.  L'affiliante, a richiesta dell'aspirante affiliato, e' tenuto a
fornire  le  informazioni  concernenti  il  contratto  e  i  relativi
allegati in lingua italiana.
  2.  L'aspirante  affiliato  deve  utilizzare le informazioni di cui
all'articolo 2  del  presente  decreto  esclusivamente  ai fini della
valutazione dell'offerta di affiliazione.
  Il  presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 2 settembre 2005
                                                 Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2005
Ufficio  di  controllo  Atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 62