Art. 2.
  1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, e'
istituita,  senza  nuovi  o  maggiori oneri a carico dello Stato, una
commissione  per  la definizione degli importi da erogare di cui agli
articoli 1 e 4.
  2.  All'istituzione  e al funzionamento della commissione di cui al
comma  1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili  a  legislazione vigente. La partecipazione all'attivita'
della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso
o rimborso spese.