Art. 3.
  1.   I   soggetti  danneggiati  da  vaccinazioni  obbligatorie  che
usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
aventi  in  corso  contenziosi  giudiziali,  ai  sensi della medesima
legge,  in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase
esecutiva,  i  quali  intendono  accedere  ai benefici previsti dalla
presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione
del giudizio.
  2.  Gli  atti  di  rinuncia  degli  interessati sono trasmessi alla
commissione di cui all'articolo 2.
 
          Note all'art. 3
              Comma 1
              La  legge 25 febbraio 1992, n. 210 concerne «Indennizzo
          a  favore  dei  soggetti danneggiati da complicanze di tipo
          irreversibile   a   causa   di  vaccinazioni  obbligatorie,
          trasfusioni e somministrazione di emoderivati».