Art. 4.
  1.  Ai  soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' ulteriormente
riconosciuto  il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare
e'  determinato  dalla  commissione  di cui all'articolo 2, sino alla
misura massima di dieci annualita' dell'indennizzo di cui al medesimo
comma  1 dell'articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi
dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Esso e'
corrisposto  per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta'
ai   congiunti   che  prestano  o  abbiano  prestato  al  danneggiato
assistenza in maniera prevalente e continuativa.
  2. Le annualita' pregresse sono definite con tabelle di conversione
al   50   per  cento  del  periodo  intercorrente  tra  la  data  del
manifestarsi   dell'evento   dannoso   e   la   data  di  ottenimento
dell'indennizzo.
  3.  Gli  importi,  determinati ai sensi del presente articolo, sono
erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall'anno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.