Art. 5. 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge  18  febbraio
1989, n. 56: l'articolo 12, comma 1, l'articolo 20, commi 3, 4, 5,  6
e 10, l'articolo  21,  comma  1,  l'articolo  22,  comma  2,  nonche'
l'articolo 28, comma 1,  limitatamente  al  periodo:  «Esso  dura  in
carica tre anni.», e comma 3. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  12  e  28  della
          legge 18 febbraio 1989, n. 56; come modificati dal presente
          regolamento. 
              «Art.   12   (Consiglio   regionale    o    provinciale
          dell'ordine). - 1. Abrogato. 
              2. Il consiglio  regionale  o  provinciale  dell'ordine
          esercita le seguenti attribuzioni: 
                a) elegge, nel suo seno, entro  trenta  giorni  dalla
          elezione, il presidente, il vice presidente, il  segretario
          ed il tesoriere; 
                b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove
          fosse necessario; 
                c)   provvede   alla   ordinaria   e    straordinaria
          amministrazione dell'ordine, cura il  patrimonio  mobiliare
          ed immobiliare dell'ordine  e  provvede  alla  compilazione
          annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; 
                d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
          concernenti la professione; 
                e) cura la tenuta dell'albo  professionale,  provvede
          alle iscrizioni e alle cancellazioni  ed  effettua  la  sua
          revisione almeno ogni due anni; 
                f) provvede alla trasmissione di  copia  dell'albo  e
          degli  aggiornamenti  annuali  al  Ministro  di  grazia   e
          giustizia, nonche' al procuratore della  Repubblica  presso
          il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; 
                g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine
          negli enti  e  nelle  commissioni  a  livello  regionale  o
          provinciale, ove sono richiesti; 
                h) vigila per la tutela del  titolo  professionale  e
          svolge le attivita' dirette a impedire l'esercizio  abusivo
          della professione; 
                i)  adotta  i  provvedimenti  disciplinari  ai  sensi
          dell'art. 27; 
                l) provvede agli adempimenti per la  riscossione  dei
          contributi in conformita' alle disposizioni vigenti in 
          materia di imposte dirette.» 
              «Art. 28 (Consiglio nazionale  dell'ordine).  -  1.  Il
          consiglio nazionale dell'ordine e' composto dai  presidenti
          dei consigli  regionali,  provinciali,  limitatamente  alle
          province di Trento e di Bolzano, e  di  quelli  di  cui  al
          precedente articolo 6. 
              2. E' convocato per la  prima  volta  dal  Ministro  di
          grazia e giustizia. 
              3. Abrogato. 
              4. Il presidente ha la  rappresentanza  dell'ordine  ed
          esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente  legge
          o da altre norme, ovvero dal Consiglio. 
              5. In  caso  di  impedimento  e'  sostituito  dal  vice
          presidente. 
              6.  Il  Consiglio  nazionale  dell'ordine  esercita  le
          seguenti attribuzioni: 
                a)  emana  il  regolamento  interno,   destinato   al
          funzionamento dell'ordine; 
                b)   provvede   alla   ordinaria   e    straordinaria
          amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
          immobiliare  dell'ordine  e  provvede   alla   compilazione
          annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; 
                c) predispone ed  aggiorna  il  codice  deontologico,
          vincolante  per  tutti  gli  iscritti,   e   lo   sottopone
          all'approvazione per referendum agli stessi; 
                d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
          concernenti la professione relativamente alle questioni  di
          rilevanza nazionale; 
                e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine
          negli enti e nelle commissioni  a  livello  nazionale,  ove
          sono richiesti; 
                f) esprime pareri, su richiesta degli  enti  pubblici
          ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di
          istituzioni non pubbliche per la formazione professionale; 
                g) propone le  tabelle  delle  tariffe  professionali
          degli onorari minime e massime  e  delle  indennita'  ed  i
          criteri per il rimborso  delle  spese,  da  approvarsi  con
          decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto  con
          il Ministro della sanita'; 
                h) determina i contributi  annuali  da  corrispondere
          dagli iscritti nell'albo, nonche' le tasse per il  rilascio
          dei certificati  e  dei  pareri  sulla  liquidazione  degli
          onorari. I contributi e le tasse debbono  essere  contenuti
          nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare 
          gestione dell'ordine.»