Art. 5. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 18 febbraio 1989, n. 56: l'articolo 12, comma 1, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 10, l'articolo 21, comma 1, l'articolo 22, comma 2, nonche' l'articolo 28, comma 1, limitatamente al periodo: «Esso dura in carica tre anni.», e comma 3.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 12 e 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; come modificati dal presente regolamento. «Art. 12 (Consiglio regionale o provinciale dell'ordine). - 1. Abrogato. 2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario; c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti; h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione; i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 27; l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.» «Art. 28 (Consiglio nazionale dell'ordine). - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine e' composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. 2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia. 3. Abrogato. 4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio. 5. In caso di impedimento e' sostituito dal vice presidente. 6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine; b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi; d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti; f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale; g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanita'; h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonche' le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.»