IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n.  508,  concernente  la  riforma
delle Accademie di belle arti,  dell'Accademia  nazionale  di  danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati; 
  Visto in particolare l'articolo 3, commi  2  e  3,  della  suddetta
legge n. 508/1999 con  il  quale  e'  prevista  la  costituzione  del
Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e  musicale
(C.N.A.M.) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per  disciplinare  le
modalita' di nomina e di elezione dei relativi componenti; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sentite le competenti Commissioni della Camera dei Deputati  e  del
Senato; 
  Ritenuto di non doversi adeguare ai predetti  pareri  in  relazione
alle seguenti condizioni: a) adeguare il decreto al disegno di  legge
sul CUN, posto che trattandosi di un disegno di legge si  ritiene  di
dover  attendere  l'entrata  in  vigore  del   presente   decreto   e
successivamente procedere al  coordinamento  di  quel  testo  con  il
presente; b) eliminare  l'incompatibilita'  di  cui  all'articolo  3,
comma 3, posto che l'incompatibilita' tra la nomina a componente CNAM
e gli incarichi sindacali e' stata  prevista  al  fine  di  garantire
l'imparzialita'  dell'organo  consultivo  chiamato  a   svolgere   un
importante ruolo di consulenza in ordine agli  aspetti  squisitamente
tecnici  del  settore;  c)  prevedere  che  candidati  si  presentino
direttamente a livello nazionale, posto che la procedura prevista dal
decreto, assicurando uno stretto collegamento tra i  candidati  e  le
istituzioni,  mira  a  garantire  l'individuazione   di   candidature
particolarmente qualificate dal  punto  di  vista  tecnico;  su  tale
scelta si e' espresso favorevolmente il Consiglio di Stato, che nulla
ha obiettato in ordine al meccanismo scelto di  individuazione  delle
candidature; d) rivedere la Tabella  A,  in  quanto  quella  proposta
tiene gia' conto  del  regolamento  che  disciplina  gli  ordinamenti
didattici delle istituzioni, gia' approvato  in  via  definitiva  dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 maggio 2005; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nelle  adunanze
della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 gennaio 2005 e
del 30 maggio 2005; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
ed il relativo nulla osta reso con nota n. 14.3.4/6/2005 del 4 agosto
2005; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
    a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508,  concernente  la
riforma delle Accademie di belle arti,  dell'Accademia  nazionale  di
danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli  Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di  musica  e
degli Istituti musicali pareggiati; 
    b) per istituzioni, l'Accademia  nazionale  di  arte  drammatica,
l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle  arti  statali,
gli Istituti superiori per  le  industrie  artistiche  (I.S.I.A.),  i
Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati; 
    c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
    d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca; 
    e)  per  CNAM,  il  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione
artistica e musicale; 
    f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della
          legge  21 dicembre  1999,  n.  508, recante: «Riforma delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori  per le industrie artistiche, dei Conservatori di
          musica  e  degli  Istituti musicali pareggiati», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
              «2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  previo parere
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari, espresso dopo
          l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
          disciplinati:
                a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
                  1)  almeno i tre quarti dei componenti siano eletti
          in   rappresentanza   del   personale  docente,  tecnico  e
          amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di
          cui all'art. 1;
                  2)  dei restanti componenti, una parte sia nominata
          dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica   e   una  parte  sia  nominata  dal  Consiglio
          universitario nazionale (CUN);
                b) le   modalita'   di   nomina  e  di  elezione  dei
          componenti del CNAM;
                c) il funzionamento del CNAM;
                d) l'elezione  da parte del CNAM di rappresentanti in
          seno   al   CUN,   la   cui   composizione  numerica  resta
          conseguentemente modificata.
              3. In sede di prima applicazione della presente legge e
          fino  alla  prima elezione del CNAM, le relative competenze
          sono esercitate da un organismo composto da:
                a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
          degli ISIA;
                b) quattro  membri in rappresentanza dei Conservatori
          e degli Istituti musicali pareggiati;
                c) quattro  membri  designati  in  parti  eguali  dal
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e dal CUN;
                d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.
          1;
                e) un direttore amministrativo.».
              - Il  testo  dell'art.  17, commi 3 e 4, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214) e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            «4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».