Art. 10. Ordinanza elettorale 1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento. 2. In sede di prima applicazione l'ordinanza e' emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.