Art. 10. 
                        Ordinanza elettorale 
  1. Il Ministro, con propria  ordinanza,  emanata  almeno  sei  mesi
prima della scadenza del CNAM, indice  le  elezioni  e  determina  le
scansioni temporali  per  lo  svolgimento  delle  procedure  e  degli
adempimenti necessari  alle  indicazioni  delle  candidature  e  alle
operazioni di voto di cui al presente regolamento. 
  2. In sede di  prima  applicazione  l'ordinanza  e'  emanata  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
regolamento.