Art. 12. Norme transitorie 1. Qualora le Consulte degli studenti, di cui al comma 10 dell'articolo 6, non siano state costituite, le candidature degli aventi diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere n), o), p), q), r), s), t), sono presentate da almeno cinquanta sottoscrittori. I sottoscrittori non possono essere candidati. 2. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui al comma 1, l'elettorato attivo e' attribuito agli studenti iscritti ai corsi di studi superiori di I e di II livello, ordinamentali e sperimentali delle istituzioni e che abbiano conseguito la maggiore eta' alla data stabilita per le votazioni.