Art. 12. 
                          Norme transitorie 
  1.  Qualora  le  Consulte  degli  studenti,  di  cui  al  comma  10
dell'articolo 6, non siano state  costituite,  le  candidature  degli
aventi   diritto   all'elettorato   passivo   per   l'elezione    dei
rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere
n), o), p), q), r), s),  t),  sono  presentate  da  almeno  cinquanta
sottoscrittori. I sottoscrittori non possono essere candidati. 
  2. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui al  comma
1, l'elettorato attivo e' attribuito agli studenti iscritti ai  corsi
di studi superiori di I e di II livello, ordinamentali e sperimentali
delle istituzioni e che abbiano conseguito la maggiore eta' alla data
stabilita per le votazioni.