Art. 13. 
                        Copertura finanziaria 
  1. All'attuazione del presente provvedimento  si  provvede  con  le
risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 16 settembre 2005 
                                                 Il Ministro: Moratti 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2005 
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 312