Art. 13. Copertura finanziaria 1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 settembre 2005 Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 312