Art. 3. Composizione 1. Il CNAM e' composto da trentaquattro membri, di cui ventisei eletti in rappresenanza del personale docente e non docente e degli studenti, sei designati dal Ministro e due dal CUN. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati. 2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono cosi' individuate: a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali; b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali; c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute; d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche; e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di arte drammatica; f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di danza; g) cinque rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica; h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati; l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle predette istituzioni; m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle predette istituzioni; n) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali; o) un rappresentante degli studenti dei Conservatori di musica; p) un rappresentante degli studenti degli Istituti musicali pareggiati; q) un rappresentante degli studenti degli ISIA; r) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica; s) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza; t) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute. 3. La nomina a componente del CNAM e' incompatibile con incarichi sindacali. A tal fine la presentazione di candidature di rappresentanti sindacali e' corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione. 4. I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilita' di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato. 5. I componenti designati, in caso di dimissioni o del sopravvenire della causa d'incompatibilita' di cui al comma 3, sono sostituiti con le medesime procedure di cui al comma 1 per il periodo di durata del mandato.