Art. 4. Funzionamento 1. Il CNAM, nella prima seduta previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i suoi componenti di cui all'articolo 3 comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) ed i). Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non e' raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. 2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno. 3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni. 4. Il CNAM puo' articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte. 5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalita' di funzionamento del CNAM. 6. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 5, i lavori sono disciplinati dal regolamento adottato dall'organismo consultivo, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge, costituito con decreto ministeriale 5 luglio 2000. 7. In caso di dimissioni contestuali di piu' della meta' dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo. 8. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, sono stabilite le indennita' spettanti al presidente ed ai componenti del CNAM nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'organo e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al CNAM non da' luogo ad ulteriori emolumenti o compensi in aggiunta all'indennita', ma esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante. 9. Nella seconda seduta successiva al suo insediamento, il CNAM elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i docenti di prima fascia di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) ed i), due rappresentanti in seno al CUN.