Art. 4. 
                            Funzionamento 
  1. Il CNAM, nella prima seduta previa presentazione di  candidature
nominative all'inizio dei  lavori,  elegge  a  scrutinio  segreto  un
presidente tra i suoi componenti  di  cui  all'articolo  3  comma  2,
lettere a), c), d), e), f), g) ed i). Ognuno esprime il proprio  voto
per un candidato. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta  dei
componenti in carica. Se la  suddetta  maggioranza  assoluta  non  e'
raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al  ballottaggio
fra i due candidati che hanno riportato il maggior  numero  di  voti.
Risulta eletto il candidato che ha  ottenuto  il  maggior  numero  di
voti. 
  2.  Il  presidente  convoca  e  presiede  le  adunanze  del   CNAM,
stabilendone l'ordine del giorno con  la  frequenza  richiesta  dalle
questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro  volte  nel  corso
dell'anno. 
  3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta.
Nel caso di pareri richiesti  dal  Ministro  con  urgenza  i  termini
predetti sono ridotti a quindici giorni. 
  4.  Il  CNAM  puo'  articolarsi  in  gruppi  tematici  per  l'esame
istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte. 
  5.  Con  regolamento  interno,   da   adottare   entro   due   mesi
dall'insediamento e  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  sono
definite le modalita' di funzionamento del CNAM. 
  6. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma  5,  i  lavori
sono disciplinati dal regolamento adottato dall'organismo consultivo,
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge, costituito  con  decreto
ministeriale 5 luglio 2000. 
  7. In caso di  dimissioni  contestuali  di  piu'  della  meta'  dei
componenti, ovvero per altre cause che rendono  comunque  impossibile
il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto  motivato,  lo
scioglie e indice le elezioni per il rinnovo. 
  8.  Con  decreto  del  Ministro,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  della  funzione
pubblica, sono stabilite le indennita' spettanti al presidente ed  ai
componenti del CNAM nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili
per il funzionamento dell'organo e senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. La partecipazione  al  CNAM  non  da'  luogo  ad
ulteriori  emolumenti  o  compensi  in  aggiunta  all'indennita',  ma
esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante. 
  9. Nella seconda seduta successiva al  suo  insediamento,  il  CNAM
elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i docenti  di
prima fascia di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), c), d),  e),
f), g) ed i), due rappresentanti in seno al CUN.