Art. 5. Elettorato 1. Le modalita' di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutte le discipline presenti nelle istituzioni, accorpate in aree omogenee. In prima applicazione, tali aree omogenee sono determinate nell'allegata tabella A. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette aree, in relazione alla definizione di nuovi ordinamenti e strutture didattiche, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM. 2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono costituiti quattro distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 4. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 5. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 6. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 8. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 9. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 10. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 11. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 12. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito ai direttori amministrativi in servizio presso ciascuna istituzione. 13. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere n), o), p), q), r), s), t), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola istituzione. 14. Il Ministero predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature di cui all'articolo 6, distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi puo' essere presentata opposizione al Ministero, presso la Direzione generale competente, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per via telematica nei successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.