Art. 5. 
                             Elettorato 
  1. Le modalita' di elezione del  CNAM  assicurano  una  equilibrata
rappresentanza di tutte le  discipline  presenti  nelle  istituzioni,
accorpate in aree omogenee. In prima applicazione, tali aree omogenee
sono determinate nell'allegata tabella A. Le eventuali  e  necessarie
modifiche ed integrazioni  alle  predette  aree,  in  relazione  alla
definizione  di  nuovi  ordinamenti  e  strutture  didattiche,   sono
apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM. 
  2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo  3,  comma
2, lettera a), sono costituiti quattro  distinti  collegi  elettorali
corrispondenti alle aree omogenee di cui  al  comma  1.  L'elettorato
passivo e' attribuito  al  personale  docente  di  prima  fascia  con
contratto a tempo indeterminato. L'elettorato  attivo  e'  esteso  al
predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura
di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio   dell'anno
accademico e per tutta la durata dello stesso. 
  3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo  3,  comma
2,  lettera  b),  e'  costituito  un   unico   collegio   elettorale.
L'elettorato passivo e' attribuito al personale  docente  di  seconda
fascia con contratto a tempo indeterminato.  L'elettorato  attivo  e'
esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la
copertura  di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili   dall'inizio
dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 
  4. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo  3,  comma
2,  lettera  c),  e'  costituito  un   unico   collegio   elettorale.
L'elettorato passivo e' attribuito  al  personale  docente  di  prima
fascia con contratto a tempo indeterminato.  L'elettorato  attivo  e'
esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la
copertura  di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili   dall'inizio
dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 
  5. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo  3,  comma
2,  lettera  d),  e'  costituito  un   unico   collegio   elettorale.
L'elettorato passivo e' attribuito  al  personale  docente  di  prima
fascia con contratto a tempo indeterminato.  L'elettorato  attivo  e'
esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la
copertura  di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili   dall'inizio
dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 
  6. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo  3,  comma
2,  lettera  e),  e'  costituito  un   unico   collegio   elettorale.
L'elettorato passivo e' attribuito  al  personale  docente  di  prima
fascia con contratto a tempo indeterminato.  L'elettorato  attivo  e'
esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la
copertura  di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili   dall'inizio
dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 
  7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo  3,  comma
2,  lettera  f),  e'  costituito  un   unico   collegio   elettorale.
L'elettorato passivo e' attribuito  al  personale  docente  di  prima
fascia con contratto a tempo indeterminato.  L'elettorato  attivo  e'
esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la
copertura  dei  posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio
dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 
  8. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo  3,  comma
2, lettera g), sono costituiti  cinque  distinti  collegi  elettorali
corrispondenti alle aree omogenee di cui  al  comma  1.  L'elettorato
passivo e' attribuito  al  personale  docente  di  prima  fascia  con
contratto a tempo indeterminato. L'elettorato  attivo  e'  esteso  al
predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura
di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili  dall'inizio   dell'anno
accademico e per tutta la durata dello stesso. 
  9. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo  3,  comma
2,  lettera  h),  e'  costituito  un   unico   collegio   elettorale.
L'elettorato passivo e' attribuito al personale  docente  di  seconda
fascia con contratto a tempo indeterminato.  L'elettorato  attivo  e'
esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la
copertura  di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili   dall'inizio
dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 
  10. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3,  comma
2,  lettera  i),  e'  costituito  un   unico   collegio   elettorale.
L'elettorato passivo e' attribuito  al  personale  docente  di  prima
fascia con contratto a tempo indeterminato.  L'elettorato  attivo  e'
esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la
copertura  di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili   dall'inizio
dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 
  11. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3,  comma
2,  lettera  l),  e'  costituito  un   unico   collegio   elettorale.
L'elettorato passivo e'  attribuito  al  personale  amministrativo  e
tecnico con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato  attivo  e'
esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la
copertura  di  posti  vacanti  o  comunque  disponibili   dall'inizio
dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 
  12. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3,  comma
2,  lettera  m),  e'  costituito  un   unico   collegio   elettorale.
L'elettorato  attivo   e   passivo   e'   attribuito   ai   direttori
amministrativi in servizio presso ciascuna istituzione. 
  13.  Per  l'elezione  della  rappresentanza  studentesca   di   cui
all'articolo 3, comma 2, lettere n), o),  p),  q),  r),  s),  t),  e'
costituito  un  unico  collegio  elettorale.  L'elettorato  attivo  e
passivo e' attribuito agli  studenti  componenti  la  Consulta  degli
studenti di ogni singola istituzione. 
  14. Il Ministero predispone e cura  l'aggiornamento  degli  elenchi
degli aventi titolo all'elettorato attivo  e  all'elettorato  passivo
per  l'individuazione  delle  candidature  di  cui  all'articolo   6,
distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati  per  via
telematica non oltre  il  sessantesimo  giorno  antecedente  l'inizio
delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi puo'
essere presentata  opposizione  al  Ministero,  presso  la  Direzione
generale competente, non oltre il decimo giorno successivo alla  loro
pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per via telematica  nei
successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli  aventi  titolo
all'elettorato attivo e all'elettorato passivo  per  l'individuazione
delle candidature.