Art. 6. 
    Modalita' e procedure per l'individuazione delle candidature 
  1. Per l'individuazione delle candidature, tra  gli  aventi  titolo
all'elettorato passivo ed iscritti negli elenchi di cui al  comma  14
dell'articolo 5, si procede secondo  le  modalita'  disciplinate  nei
successivi commi. 
  2. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente  di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  lettera  a),   ogni   istituzione   puo'
presentare,  a  seguito  di  votazione  a  maggioranza  assoluta  del
collegio dei professori,  nella  sola  componente  docente  di  prima
fascia in servizio nella  sede,  non  piu'  di  una  candidatura  per
ciascuna delle aree di cui all'articolo 5, comma 1. 
  3.  Per  l'elezione  dei  rappresentanti  del  personale   di   cui
all'articolo  3,  comma  2,  lettera  b),   ogni   istituzione   puo'
presentare,  a  seguito  di  votazione  a  maggioranza  assoluta  del
collegio dei professori, nella sola  componente  docente  di  seconda
fascia in servizio nella sede, non piu' di una candidatura. 
  4.  Per  l'elezione  del  rappresentante  del  personale   di   cui
all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), i),  ogni  istituzione  puo'
presentare, con votazione a maggioranza  assoluta  del  collegio  dei
professori, nella sola componente docente di prima fascia in servizio
nella sede, non piu' di una candidatura. 
  5. Per l'elezione del rappresentante del personale docente  di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  lettere  e),  f),  le  candidature  sono
presentate da almeno  cinque  sottoscrittori.  I  sottoscrittori  non
possono essere candidati. 
  6.  Per  l'elezione  del  rappresentante  del  personale   di   cui
all'articolo 3, comma 2, lettera h), le candidature  sono  presentate
da  almeno  dieci  sottoscrittori,  anche  di  piu'  istituzioni.   I
sottoscrittori non possono essere candidati. 
  7. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente  di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  lettera  g),   ogni   istituzione   puo'
presentare,  a  seguito  di  votazione  a  maggioranza  assoluta  del
collegio dei professori,  nella  sola  componente  docente  di  prima
fascia in servizio nella  sede,  non  piu'  di  una  candidatura  per
ciascun accorpamento di aree omogenee di cui all'articolo 5, comma 1. 
  8. Per l'elezione del rappresentante del personale amministrativo e
tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  l),  le  candidature
sono presentate  da  almeno  trenta  sottoscrittori,  anche  di  piu'
istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati. 
  9. Per l'elezione del rappresentante dei  direttori  amministrativi
di cui all'articolo 3, comma  2,  lettera  m),  le  candidature  sono
presentate da cinque sottoscrittori, anche  di  piu'  istituzioni.  I
sottoscrittori non possono essere candidati. 
  10.  Per  l'elezione  dei  rappresentanti  degli  studenti  di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettere n), o), p),  q),  r),  s)  t),  ogni
Consulta degli studenti puo' presentare non piu' di una  candidatura,
con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
  11.  Per  le  candidature  di  cui  ai  commi  5,  6,  8,  9,  ogni
sottoscrittore e' identificato dal nome, cognome,  luogo  e  data  di
nascita,  istituzione  di  appartenenza.   Non   e'   consentita   la
contemporanea sottoscrizione di piu'  candidati.  Le  sottoscrizioni,
corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della
candidatura, sono presentate da un elettore firmatario,  identificato
con  riferimento  anche  al  luogo   ed   alla   data   di   nascita,
nell'istituzione di appartenenza. 
  12.  Le  procedure  per  l'individuazione  delle   candidature   si
concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio  delle
votazioni. 
  13. La commissione elettorale  centrale,  di  cui  all'articolo  8,
verificata la regolarita' delle procedure per l'individuazione  delle
candidature, costituisce gli  elenchi  dei  candidati  alle  elezioni
nazionali,  per  ciascuna  rappresentanza   di   cui   al   comma   2
dell'articolo 3, e provvede entro cinque giorni alla pubblicizzazione
degli stessi mediante procedure telematiche. 
  14. Avverso gli elenchi di cui al comma 13 puo'  essere  presentata
esclusivamente opposizione alla commissione elettorale  centrale  non
oltre il  decimo  giorno  dalla  sua  pubblicazione.  La  commissione
elettorale centrale decide nei successivi cinque  giorni  e  pubblica
con le medesime modalita'  telematiche  gli  elenchi  definitivi  dei
candidati   alle   elezioni   nazionali   distinti    per    ciascuna
rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 3. Il  giudizio  della
Commissione   elettorale   centrale   costituisce   atto   definitivo
impugnabile in via giurisdizionale o straordinaria.