Art. 6. Modalita' e procedure per l'individuazione delle candidature 1. Per l'individuazione delle candidature, tra gli aventi titolo all'elettorato passivo ed iscritti negli elenchi di cui al comma 14 dell'articolo 5, si procede secondo le modalita' disciplinate nei successivi commi. 2. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ogni istituzione puo' presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede, non piu' di una candidatura per ciascuna delle aree di cui all'articolo 5, comma 1. 3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), ogni istituzione puo' presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di seconda fascia in servizio nella sede, non piu' di una candidatura. 4. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), i), ogni istituzione puo' presentare, con votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede, non piu' di una candidatura. 5. Per l'elezione del rappresentante del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e), f), le candidature sono presentate da almeno cinque sottoscrittori. I sottoscrittori non possono essere candidati. 6. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le candidature sono presentate da almeno dieci sottoscrittori, anche di piu' istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati. 7. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), ogni istituzione puo' presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede, non piu' di una candidatura per ciascun accorpamento di aree omogenee di cui all'articolo 5, comma 1. 8. Per l'elezione del rappresentante del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), le candidature sono presentate da almeno trenta sottoscrittori, anche di piu' istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati. 9. Per l'elezione del rappresentante dei direttori amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le candidature sono presentate da cinque sottoscrittori, anche di piu' istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati. 10. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere n), o), p), q), r), s) t), ogni Consulta degli studenti puo' presentare non piu' di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 11. Per le candidature di cui ai commi 5, 6, 8, 9, ogni sottoscrittore e' identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, istituzione di appartenenza. Non e' consentita la contemporanea sottoscrizione di piu' candidati. Le sottoscrizioni, corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo ed alla data di nascita, nell'istituzione di appartenenza. 12. Le procedure per l'individuazione delle candidature si concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni. 13. La commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8, verificata la regolarita' delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 3, e provvede entro cinque giorni alla pubblicizzazione degli stessi mediante procedure telematiche. 14. Avverso gli elenchi di cui al comma 13 puo' essere presentata esclusivamente opposizione alla commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno dalla sua pubblicazione. La commissione elettorale centrale decide nei successivi cinque giorni e pubblica con le medesime modalita' telematiche gli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 3. Il giudizio della Commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo impugnabile in via giurisdizionale o straordinaria.