Art. 7. 
                          Procedure di voto 
  1. Con decreto del Presidente  dell'istituzione  e'  costituito  il
seggio elettorale, articolato anche in piu'  postazioni  elettroniche
di voto. Il seggio elettorale e' composto da due  docenti,  designati
dal collegio dei docenti, dei quali quello con maggiore anzianita' di
servizio assume le  funzioni  di  presidente,  e  da  un  funzionario
amministrativo che assume le funzioni di segretario. Esso sovrintende
a tutte le operazioni di voto. 
  2.   Ciascuna   istituzione   con   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione determina il periodo e la tempistica  di  svolgimento
delle operazioni di voto, nell'arco temporale indicato nell'ordinanza
di cui all'articolo 10. 
  3. Ogni elettore esprime una sola preferenza. 
  4. Le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche unificate
e  validate  a  livello  nazionale  che   assicurano   l'accertamento
dell'identita' dell'elettore e la segretezza  nell'espressione  della
preferenza. Esse si svolgono mediante: 
    a) l'accertamento dell'iscrizione  del  nominativo  dell'elettore
nella lista dei votanti; 
    b)  l'accertamento  dell'identita'  dell'elettore  attraverso  la
presentazione  della  carta  d'identita'  o  di  altro  documento  di
identificazione rilasciato da una pubblica  amministrazione,  purche'
munito  di  fotografia;  in   mancanza   di   un   idoneo   documento
l'identificazione  puo'  avvenire  per  attestazione   di   uno   dei
componenti  del   seggio   elettorale   che   conosca   personalmente
l'elettore; 
    c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo
sigillato, contenente i  codici  segreti  per  l'accesso  al  sistema
telematico; 
    d) la firma dell'elettore per ricevuta del certificato; 
    e)  l'accesso  dell'elettore  ad  una  postazione  di  voto,   la
digitazione dei codici segreti e l'espressione del voto; 
    f) la verifica da parte di uno scrutatore dell'avvenuta votazione
sulla stampante del seggio e la conseguente  annotazione  sull'elenco
dei votanti. Alla  chiusura  delle  operazioni  di  voto  costituisce
apposito verbale la stampa delle avvenute votazioni sottoscritto  dai
componenti il seggio, nel quale  sono  anche  indicati:  i  nomi  dei
componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio e' stato
insediato, la data  e  l'ora  di  apertura  e  di  chiusura,  nonche'
eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e  delle
successive operazioni. Tale  verbale  viene  consegnato  agli  uffici
amministrativi della istituzione che ne curano la  trasmissione  alla
commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8.