Art. 7. Procedure di voto 1. Con decreto del Presidente dell'istituzione e' costituito il seggio elettorale, articolato anche in piu' postazioni elettroniche di voto. Il seggio elettorale e' composto da due docenti, designati dal collegio dei docenti, dei quali quello con maggiore anzianita' di servizio assume le funzioni di presidente, e da un funzionario amministrativo che assume le funzioni di segretario. Esso sovrintende a tutte le operazioni di voto. 2. Ciascuna istituzione con delibera del Consiglio di amministrazione determina il periodo e la tempistica di svolgimento delle operazioni di voto, nell'arco temporale indicato nell'ordinanza di cui all'articolo 10. 3. Ogni elettore esprime una sola preferenza. 4. Le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identita' dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza. Esse si svolgono mediante: a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti; b) l'accertamento dell'identita' dell'elettore attraverso la presentazione della carta d'identita' o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purche' munito di fotografia; in mancanza di un idoneo documento l'identificazione puo' avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio elettorale che conosca personalmente l'elettore; c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico; d) la firma dell'elettore per ricevuta del certificato; e) l'accesso dell'elettore ad una postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e l'espressione del voto; f) la verifica da parte di uno scrutatore dell'avvenuta votazione sulla stampante del seggio e la conseguente annotazione sull'elenco dei votanti. Alla chiusura delle operazioni di voto costituisce apposito verbale la stampa delle avvenute votazioni sottoscritto dai componenti il seggio, nel quale sono anche indicati: i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio e' stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonche' eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni. Tale verbale viene consegnato agli uffici amministrativi della istituzione che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8.