Art. 8. 
                   Commissione elettorale centrale 
  1. Con decreto del Ministro e' istituita presso  il  Ministero  una
commissione elettorale centrale composta  da  un  dirigente  generale
dello Stato, che la presiede, da un dirigente del  Ministero,  da  un
direttore amministrativo  delle  istituzioni,  da  un  docente  delle
istituzioni e da due funzionari dell'amministrazione, dei  quali  uno
con funzioni di segretario. 
  2. La commissione e' coadiuvata nei suoi adempimenti  da  personale
di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione. 
  3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi  dei
candidati  formati  ai  sensi  dell'articolo  6  e  sulle   questioni
attinenti le procedure di voto di cui all'articolo  7.  Le  decisioni
sono adottate con decreto del direttore generale competente. 
  4. All'istituzione ed al  funzionamento  della  commissione  si  fa
fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. La partecipazione all'attivita' della commissione  non  da'
luogo alla corresponsione di alcun compenso.