Art. 8. Commissione elettorale centrale 1. Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle istituzioni, da un docente delle istituzioni e da due funzionari dell'amministrazione, dei quali uno con funzioni di segretario. 2. La commissione e' coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione. 3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati formati ai sensi dell'articolo 6 e sulle questioni attinenti le procedure di voto di cui all'articolo 7. Le decisioni sono adottate con decreto del direttore generale competente. 4. All'istituzione ed al funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso.