Art. 9. 
           Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti 
  1. Le operazioni  della  commissione  elettorale  centrale  di  cui
all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del  calendario  del
loro successivo svolgimento e' data tempestiva comunicazione per  via
telematica. 
  2. Esaurite le  operazioni  elettorali  di  cui  all'articolo  7  e
constatata la regolarita' delle stesse la commissione da' inizio alle
operazioni di scrutinio elettronico. Il  presidente  e'  responsabile
del procedimento e dispone di una smartcard personale  contenente  la
chiave  privata  per  la  decodifica  dei  voti.  Al  termine   delle
operazioni di scrutinio elettronico, la commissione  redige  apposito
verbale allegando  la  stampa  delle  graduatorie  per  ogni  singolo
candidato in ordine decrescente di preferenze  ricevute  e  per  ogni
singola rappresentanza elettiva di cui al comma 2 dell'articolo 3.  I
verbali  e  tutte  le  informazioni  acquisite  sono  consegnati   al
responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione  al  termine
di tutte le operazioni di scrutinio. 
  3. Risultano eletti per ciascuna delle  rappresentanze  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 3, i candidati che abbiano ottenuto il  maggior
numero di voti. 
  4. A parita' di voti prevale il  docente  di  prima  e  di  seconda
fascia,    il    direttore    amministrativo    e    il     personale
tecnico-amministrativo piu' anziano in ruolo e lo studente con minore
anzianita' di iscrizione e, in caso di  ulteriore  parita',  il  piu'
anziano di eta'. 
  5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma
2,  lettere  a),  b),  g),  devono  essere  costituite  da  candidati
appartenenti a istituzioni diverse. Qualora risultino  eletti,  nelle
aree omogenee di cui alla tabella A, piu' candidati  appartenenti  ad
una medesima istituzione e' proclamato eletto  il  candidato  con  la
piu' alta percentuale di voti. A parita' di voti prevale  il  docente
di prima e di seconda fascia piu' anziano in  ruolo  e,  in  caso  di
ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. 
  6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama  gli
eletti. Con decreto del Direttore generale competente  del  Ministero
sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui  al
comma 2 dell'articolo 3. 
  7. Avverso il provvedimento di cui al comma 6  e'  ammesso  ricorso
giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Capo  dello  Stato,
rispettivamente entro 60 e 120  giorni  dalla  data  del  decreto  di
individuazione dei componenti eletti.