Art. 5 
Partecipazione negli organi  di  amministrazione  e  di  controllo  e
                           responsabilita' 
 
  1. La composizione degli organi di amministrazione e  di  controllo
delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui  agli
articoli 12 e 13, deve rispettare il  criterio  della  partecipazione
paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori  di  lavoro.
Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a  carico  dei
lavoratori, la  composizione  degli  organi  collegiali  risponde  al
criterio  rappresentativo  di  partecipazione   delle   categorie   e
raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi  collegiali
sono  nominati  in  sede  di  atto  costitutivo.  Per  la  successiva
individuazione dei  rappresentanti  dei  lavoratori  e'  previsto  il
metodo elettivo secondo modalita'  e  criteri  definiti  dalle  fonti
costitutive. 
  2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma  pensionistica
complementare nomina il responsabile della forma stessa  in  possesso
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' e per il  quale  non
sussistano le cause di incompatibilita' e  di  decadenza  cosi'  come
previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera  b).  Il
responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita' in
modo autonomo  e  indipendente,  riportando  direttamente  all'organo
amministrativo della forma pensionistica complementare  relativamente
ai risultati dell'attivita' svolta. Per le  forme  pensionistiche  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico  di
responsabile della forma pensionistica puo' essere conferito anche al
direttore  generale,  comunque  denominato,  ovvero  ad   uno   degli
amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche
di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della  forma
pensionistica non puo' essere conferito ad uno degli amministratori o
a un dipendente  della  forma  stessa  ed  e'  incompatibile  con  lo
svolgimento  di  attivita'  di  lavoro  subordinato,  di  prestazione
d'opera continuativa, presso i  soggetti  istitutori  delle  predette
forme, ovvero presso le societa'  da  queste  controllate  o  che  le
controllano. 
  3. Il  responsabile  della  forma  pensionistica  verifica  che  la
gestione della  stessa  sia  svolta  nell'esclusivo  interesse  degli
aderenti, nonche'  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  delle
previsioni stabilite nei regolamenti  e  nei  contratti;  sulla  base
delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie
sull'attivita' complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le
medesime  informazioni  vengono  inviate   contemporaneamente   anche
all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5.  In  particolare
vigila sul rispetto dei limiti di  investimento,  complessivamente  e
per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle  operazioni  in
conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la
maggiore tutela degli iscritti. 
  4. Ferma restando  la  possibilita'  per  le  forme  pensionistiche
complementari di cui all'articolo  12  di  dotarsi  di  organismi  di
sorveglianza anche ai sensi di cui al  comma  1,  le  medesime  forme
prevedono comunque l'istituzione di  un  organismo  di  sorveglianza,
composto  da  almeno  due  membri,  in  possesso  dei  requisiti   di
onorabilita' e professionalita', per i quali non sussistano le  cause
di incompatibilita' e  di  decadenza  previste  dal  decreto  di  cui
all'articolo 4, comma 3. In sede di prima  applicazione,  i  predetti
membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi  stessi,  per
un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo
di sorveglianza e' incompatibile con la carica di amministratore o di
componente di altri organi sociali, nonche'  con  lo  svolgimento  di
attivita' di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa,
presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso
le societa' da questi controllate o che li controllano. I  componenti
dell'organismo  di  sorveglianza  non  possono  essere   proprietari,
usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o  per
conto terzi, relativamente a  partecipazioni  azionarie  di  soggetti
istitutori di fondi pensione aperti, ovvero  di  societa'  da  questi
controllate o  che  li  controllano.  La  sussistenza  dei  requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti dalla  presente  disposizione  deve
essere  attestata  dal  candidato  mediante  apposita   dichiarazione
sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di  uno  solo
dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata
ai sensi del comma 9. 
  5. Successivamente  alla  fase  di  prima  applicazione,  i  membri
dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori
dei fondi stessi, individuati  tra  gli  amministratori  indipendenti
iscritti all'albo  istituito  dalla  Consob.  Nel  caso  di  adesione
collettiva  che  comporti  l'iscrizione  di  almeno  500   lavoratori
appartenenti  ad  una  singola  azienda  o  a  un  medesimo   gruppo,
l'organismo  di  sorveglianza  e'  integrato  da  un  rappresentante,
designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante  dei
lavoratori. 
  6. L'organismo di  sorveglianza  rappresenta  gli  interessi  degli
aderenti e verifica che l'amministrazione e la  gestione  complessiva
del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche  sulla
base  delle  informazioni  ricevute  dal  responsabile  della   forma
pensionistica. L'organismo riferisce agli organi  di  amministrazione
del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarita' riscontrate. 
  7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al  comma  1  e
del responsabile della forma pensionistica si applicano gli  articoli
2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile. 
  8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai
commi 1 e 4, si applica l'articolo 2407 del codice civile. 
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e,  nei
casi  di  maggiore  gravita',  dichiarati  decaduti  dall'incarico  i
componenti degli organi collegiali  e  il  responsabile  della  forma
pensionistica che: 
    a) non ottemperano  alle  richieste  o  non  si  uniformano  alle
prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19; 
    b) forniscono alla COVIP informazioni false; 
    c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13; 
    d) non effettuano le  comunicazioni  relative  alla  sopravvenuta
variazione della condizione di onorabilita' nel termine  di  quindici
giorni dal momento in cui sono venuti a  conoscenza  degli  eventi  e
delle situazioni relative. 
  10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo  di
cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che: 
    a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati  o  documenti  falsi,
sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il  fatto
costituisca piu' grave reato; 
    b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in  parte,  alle
richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro; 
    c) non effettuano le  comunicazioni  relative  alla  sopravvenuta
variazione delle condizioni di onorabilita' di  cui  all'articolo  4,
comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni  dal  momento  in
cui  sono  venuti  a  conoscenza  degli  eventi  e  delle  situazioni
relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 2.600 euro a 15.500 euro. 
  11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo  sono
applicate con la procedura di  cui  al  titolo  VIII,  capo  VI,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   fatta   salva
l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
  12. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 15  si  applicano
le disposizioni contenute nel presente articolo. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2392,  2393,  2394,
          2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile: 
              "Art. 2392 (Responsabilita' verso la  societa).  -  Gli
          amministratori devono adempiere i doveri  ad  essi  imposti
          dalla legge e dallo  statuto  con  la  diligenza  richiesta
          dalla  natura  dell'incarico  e   dalle   loro   specifiche
          competenze. Essi sono solidalmente  responsabili  verso  la
          societa' dei  danni  derivanti  dall'inosservanza  di  tali
          doveri, a meno che si tratti di  attribuzioni  proprie  del
          comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite  ad
          uno o piu' amministratori. 
              In ogni caso gli amministratori, fermo quanto  disposto
          dal comma terzo, sono solidalmente responsabili se, essendo
          a conoscenza di  fatti  pregiudizievoli,  non  hanno  fatto
          quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne  o
          attenuarne le conseguenze dannose. 
              La responsabilita' per gli atti o  le  omissioni  degli
          amministratori non  si  estende  a  quello  tra  essi  che,
          essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo
          il  suo  dissenso  nel  libro  delle   adunanze   e   delle
          deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia  per
          iscritto al presidente del collegio sindacale.". 
              "Art.  2393  (Azione  sociale  di  responsabilita).   -
          L'azione di responsabilita' contro  gli  amministratori  e'
          promossa in seguito a deliberazione  dell'assemblea,  anche
          se la societa' e' in liquidazione. 
              La deliberazione concernente la  responsabilita'  degli
          amministratori  puo'  essere  presa  in   occasione   della
          discussione  del  bilancio,  anche  se  non   e'   indicata
          nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta  di
          fatti di competenza  dell'esercizio  cui  si  riferisce  il
          bilancio. 
              L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla
          cessazione dell'amministratore dalla carica. 
              La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa
          la revoca dall'ufficio degli amministratori contro  cui  e'
          proposta, purche' sia presa col voto favorevole  di  almeno
          un quinto del capitale sociale. In questo caso  l'assemblea
          stessa provvede alla loro sostituzione. 
              La societa' puo' rinunziare  all'esercizio  dell'azione
          di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e
          la transazione siano approvate con  espressa  deliberazione
          dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto  contrario  di
          una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto  del
          capitale sociale o, nelle societa'  che  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio, almeno  un  ventesimo  del
          capitale sociale, ovvero la misura prevista  nello  statuto
          per l'esercizio dell'azione sociale di  responsabilita'  ai
          sensi dei commi primo e secondo.". 
              "Art. 2394 (Responsabilita' verso i creditori sociali).
          - Gli amministratori rispondono verso i  creditori  sociali
          per   l'inosservanza   degli   obblighi    inerenti    alla
          conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale. 
              L'azione puo' essere proposta dai creditori  quando  il
          patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
          dei loro crediti. 
              La rinunzia all'azione  da  parte  della  societa'  non
          impedisce l'esercizio dell'azione da  parte  dei  creditori
          sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori
          sociali  soltanto  con  l'azione  revocatoria   quando   ne
          ricorrono gli estremi. 
              "Art.  2394-bis  (Azioni   di   responsabilita'   nelle
          procedure  concorsuali).   -   In   caso   di   fallimento,
          liquidazione  coatta   amministrativa   e   amministrazione
          straordinaria le azioni  di  responsabilita'  previste  dai
          precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al
          commissario liquidatore e al commissario straordinario.". 
              "Art. 2395 (Azione individuale del socio e del  terzo).
          - Le disposizioni dei precedenti articoli non  pregiudicano
          il diritto al risarcimento del danno spettante  al  singolo
          socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da
          atti colposi o dolosi degli amministratori. 
              L'azione puo' essere esercitata entro cinque  anni  dal
          compimento dell'atto che ha  pregiudicato  il  socio  o  il
          terzo.". 
              "Art. 2396 (Direttori generali). - Le disposizioni  che
          regolano  la  responsabilita'   degli   amministratori   si
          applicano   anche   ai    direttori    generali    nominati
          dall'assemblea  o  per  disposizione  dello   statuto,   in
          relazione  ai  compiti  loro  affidati  salve   le   azioni
          esercitabili  in  base  al  rapporto  di  lavoro   con   la
          societa'.". 
              "Art.  2407  (Responsabilita).  -  I   sindaci   devono
          adempiere i  loro  doveri  con  la  professionalita'  e  la
          diligenza  richieste  dalla  natura   dell'incarico;   sono
          responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono
          conservare il segreto sui fatti  e  sui  documenti  di  cui
          hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 
              Essi   sono   responsabili   solidalmente    con    gli
          amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
          il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero  vigilato
          in conformita' degli obblighi della loro carica. 
              All'azione  di  responsabilita'  contro  i  sindaci  si
          applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
          articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.". 
              - Il capo VI del titolo VIII del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia),  reca:  "Disposizioni  generali  in
          materia di sanzioni amministrative". 
              - Il testo dell'art. 16 della legge 24  novembre  1981,
          n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente: 
              "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione  degli
          estremi della violazione. 
              Nei casi di violazione [del  testo  unico  delle  norme
          sulla circolazione stradale e] dei regolamenti  comunali  e
          provinciali  continuano  ad  applicarsi,   [rispettivamente
          l'art. 138  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con  le
          modifiche apportate dall'art. 11 della  legge  14  febbraio
          1974, n. 62, e] l'art. 107  del  testo  unico  delle  leggi
          comunali e provinciali approvato con regio decreto 3  marzo
          1934, n. 383. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.".