La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957", e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio
universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito
a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione
dei seggi e' effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale
attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77,
83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".
2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di tutti i
cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso
dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da
esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna
lista".
3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento
anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti:
"In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni".
4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali
o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a
candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"
sono soppresse e dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli"
sono inserite le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di
essi,";
c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in
diversa composizione o rappresentazione grafica".
5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati
possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da
essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento
debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni
di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso
contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui
all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si
candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale
dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo
della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra
loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano
un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome
della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.
Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica
previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai
soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione,
gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste
ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio
centrale nazionale che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni,
provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della
votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco
dei collegamenti ammessi".
6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per
l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere
sottoscritta: da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu'
di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000
di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu' di 4.500 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con
piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera
dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni,
il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le
sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve
essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un
sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti
all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un
ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere
all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione
dei comizi. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i
partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due
partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il
Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai
sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista
deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito
o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui
all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a
comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la
designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di
sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma
del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un
cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e' altresi'
richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di
minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in
occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica.
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, e' composta da un
elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La
lista e' formata complessivamente da un numero di candidati non
inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla
circoscrizione".
7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo'
accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica".
8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del
modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente
testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le
liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti
alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle
coalizioni e delle singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei
contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con
sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri tre".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui
all'allegato 1 alla presente legge.
10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente
estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore
opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";
b) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto
tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque
apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista
prescelta"; al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee
in esse tracciate e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti: "la
scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla";
c) il sesto comma e' abrogato.
11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le
operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo
ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto
del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il
totale dei voti validi della circoscrizione".
12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti
dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale
cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali
conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il
medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna
coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre
elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione
stessa, nonche' la cifra elettorale nazionale delle liste non
collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non
collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che
contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una
lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche
riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il
20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole
liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione,
nonche' le liste delle coalizioni che non hanno superato la
percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero
che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per
cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e
le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei
seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A
tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di
ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per
il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente
elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista
per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si
procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia
conseguito almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste
collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione,
nonche' la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale
almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito
positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei
seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di
cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste,
divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse
al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi gia'
individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi'
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente
cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti,
alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. A
ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i
seggi gia' determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla
distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle
varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per
il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo
cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna
lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale
circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo
cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici
suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e
divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera
dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero
dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di
liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di
attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle coalizioni di
liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a
sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o
singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi
del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il
maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parita' di seggi
eccedenti da parte di piu' coalizioni o singole liste, da quella che
abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo
poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla
coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle
quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di
attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre
le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di
liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o
piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali
dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione
di liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del
quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare
riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento
delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da
cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono
sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti
con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla
coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non
utilizzate;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi
all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti
alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il
quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo
il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui
al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella
circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera
del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria
decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in
caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a
sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al
numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che
abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parita' di
seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi
eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano le parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla
lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle
quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non
utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma
1 non abbia gia' conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene
ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per
raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340
seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide
quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste
della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo cosi' il
quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti
277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1,
numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali
nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di
minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o
singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste
per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e,
in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si
procede a sorteggio.
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al
riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi
secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1,
numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e
9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale,
utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la
coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per
le altre coalizioni di liste o singole liste.
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli
Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a
ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene
redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e'
rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale
ne rilascia ricevuta, un altro esemplare e' depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione".
13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale
le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti,
nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima
circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla
lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono
attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2,
residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione,
questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria,
alla lista facente parte della medesima coalizione della lista
deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al
termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla
lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista
facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che
abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o
piu' liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si
procede mediante sorteggio.
5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle
operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali
circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da'
immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati
nonche' alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo,
che la portano a conoscenza del pubblico".
14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, e' attribuito, nell'ambito della medesima
circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente
l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri
candidati si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, commi
2, 3 e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione
Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6
dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 7, 14,
19, e 58 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139), cosi' come
modificati dalla presente legge:
«Art. 7. - Non sono eleggibili:
a) (illegittima con sentenza 11 giugno-28 luglio
1993, n. 344, della Corte costituzionale);
b) i presidenti delle giunte provinciali;
c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori
generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il rappresentante del Governo presso la regione
autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella
regione Siciliana, i commissari del Governo per le regioni
a statuto ordinario, il commissario del Governo per la
regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della
Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta,
i commissari del Governo per le province di Trento e
Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle
predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica
sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella
circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono
riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove
esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati
esteri.
Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e al
secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza del quinquennio di durata della Camera dei
deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito,
preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del
primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal
secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca
dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in
aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso
la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a),
b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione
dell'assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che
ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le
cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di
scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.».
«Art. 14. - I partiti o i gruppi politici organizzati,
che intendono presentare liste di candidati, debbono
depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno
col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime
nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del
contrassegno deve essere indicata la denominazione del
partito o del gruppo politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato
simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un
contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non e' ammessa la presentazione di contrassegni
identici o confondibili con quelli presentati in precedenza
ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e
diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da
altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di
confondibilita', congiuntamente od isolatamente
considerati, oltre alla rappresentazione grafica e
cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati
grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le
effigi costituenti elementi di qualificazione degli
orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o
alla forza politica di riferimento anche se in diversa
composizione o rappresentazione grafica.
Non e' ammessa, altresi', la presentazione di
contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne
surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici
interessati a farvi ricorso.
Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che
per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi.».
«Art. 19. - 1. Nessun candidato puo' essere incluso in
liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra
circoscrizione, pena la nullita' dell'elezione. A pena di
nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la
candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica.».
«Art. 58. - Riconosciuta l'identita' personale
dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o
scatola una scheda e la consegna all'elettore
opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo
segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri
segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda
secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone
la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli
da' preventive istruzioni, astenendosi da ogni
esemplificazione.
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al
presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente
constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia
chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con
quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice
seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa
nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha
votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui
nella apposita colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di
bollo o della firma dello scrutatore non sono poste
nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non
possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al
processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano
riconsegnata.».