Art. 10.
(Costituzione della Commissione elettorale comunale
nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste
elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del
presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale e' la Commissione
elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo
unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la
Commissione elettorale puo' delegare e revocare le funzioni di
Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del
comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale
deve essere approvata dal prefetto".
2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: "nei comuni con popolazione pari
o superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse. Il secondo comma del
medesimo articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"La Commissione e' composta dal sindaco e da quattro componenti
effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono
assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi
e otto supplenti negli altri comuni".
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la
Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e
15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e'
costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 12, decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
(Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali), cosi' come modificato dalla presente
legge; nonche' gli articoli 13, 14 e 15.
«Art. 12. - Il Consiglio comunale, nella prima seduta,
successiva alla elezione del sindaco e della Giunta
municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione
elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino
allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
La Commissione e' composta dal sindaco e da quattro
componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui
consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da
otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri
comuni.»
«Art. 13. - Per l'elezione dei componenti effettivi
della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere
scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati
eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti
purche' non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e'
composto da un numero di membri pari o inferiore a 50,
ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da
piu' di 50 membri. A parita' di voti e' proclamato eletto
il piu' anziano di eta'.
Nella Commissione deve essere rappresentata la
minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia
riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovra'
essere chiamato a far parte della Commissione, in
sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il
consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero
di voti.
L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e
con l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri
assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla
votazione.
Con votazione separata e con le stesse modalita' si
procede alla elezione dei membri supplenti.».
«Art. 14. - La Commissione elettorale comunale e'
presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente,
impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore
delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco e' sospeso
dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione e'
presieduta dal commissario prefettizio incaricato di
esercitare dette funzioni.
Le funzioni di segretario della Commissione sono
esercitate dal segretario comunale, o [, nei Comuni con
oltre 10.000 abitanti,] da un funzionario da lui delegato.
Per la validita' delle riunioni della Commissione e'
richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In
seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero
dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione e'
composta di [cinque o] sette membri ed a quattro se e'
composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza
di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della
Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e
in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e
gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.»
«Art. 15. - I membri della Commissione elettorale
comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a
tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La
decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale nella prima
seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima
che sia decorso il termine di dieci giorni dalla
notificazione giudiziale all'interessato della proposta di
decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune puo' promuovere
la dichiarazione di decadenza.
Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e
supplenti della Commissione si siano ridotti in numero
inferiore a quello richiesto per la validita' delle
riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale
deve procedere alla sua rinnovazione con procedura
d'urgenza in caso di necessita', e in ogni caso entro un
mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.
Finche' la Commissione non sara' ricostituita, in caso
di necessita' le relative funzioni saranno svolte da un
commissario prefettizio.
Nei Comuni retti da commissario, i componenti della
Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la
presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si
raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda
convocazione provvede il commissario.».