Art. 10.
         (Costituzione della Commissione elettorale comunale
      nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
   1.  L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20
marzo  1967,  n.  223,  e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  4-bis.  -  1.  Alla  tenuta e all'aggiornamento delle liste
elettorali  provvede  l'Ufficio  elettorale,  secondo  le  norme  del
presente testo unico.
   2.  In  ciascun  comune  l'Ufficiale  elettorale e' la Commissione
elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo
unico.
   3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a 15.000 abitanti la
Commissione  elettorale  puo'  delegare  e  revocare  le  funzioni di
Ufficiale  elettorale  al  segretario comunale o a un funzionario del
comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale
deve essere approvata dal prefetto".
   2.  All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: "nei comuni con popolazione pari
o  superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse. Il secondo comma del
medesimo articolo 12 e' sostituito dal seguente:
   "La  Commissione  e'  composta dal sindaco e da quattro componenti
effettivi  e  quattro  supplenti  nei  comuni  al  cui consiglio sono
assegnati  fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi
e otto supplenti negli altri comuni".
   3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a 15.000 abitanti la
Commissione  elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e
15  del  citato  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  20  marzo  1967,  n.  223, e successive modificazioni, e'
costituita  non  oltre  il trentesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
 
          Nota all'art. 10:
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 12, decreto del
          Presidente   della   Repubblica   20 marzo   1967,  n.  223
          (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste  elettorali),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge; nonche' gli articoli 13, 14 e 15.
              «Art.  12. - Il Consiglio comunale, nella prima seduta,
          successiva   alla  elezione  del  sindaco  e  della  Giunta
          municipale,   elegge,  nel  proprio  seno,  la  Commissione
          elettorale  comunale.  La Commissione rimane in carica fino
          allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
              La  Commissione  e'  composta  dal sindaco e da quattro
          componenti  effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui
          consiglio  sono  assegnati fino a cinquanta consiglieri, da
          otto  componenti  effettivi  e  otto  supplenti negli altri
          comuni.»
              «Art.  13.  -  Per  l'elezione dei componenti effettivi
          della  Commissione  elettorale comunale ciascun consigliere
          scrive  nella propria scheda un nome solo e sono proclamati
          eletti  coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti
          purche'  non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e'
          composto  da  un  numero  di  membri pari o inferiore a 50,
          ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da
          piu'  di  50 membri. A parita' di voti e' proclamato eletto
          il piu' anziano di eta'.
              Nella   Commissione   deve   essere   rappresentata  la
          minoranza.  A  tal  fine,  qualora  nella votazione non sia
          riuscito  eletto  alcun  consigliere  di  minoranza, dovra'
          essere   chiamato   a   far  parte  della  Commissione,  in
          sostituzione   dell'ultimo  eletto  della  maggioranza,  il
          consigliere  di minoranza che ha ottenuto il maggior numero
          di voti.
              L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e
          con   l'intervento  di  almeno  la  meta'  dei  consiglieri
          assegnati  al  comune.  Il  sindaco  non  prende parte alla
          votazione.
              Con  votazione  separata  e  con le stesse modalita' si
          procede alla elezione dei membri supplenti.».
              «Art.  14.  -  La  Commissione  elettorale  comunale e'
          presieduta  dal  sindaco.  Qualora  il sindaco sia assente,
          impedito  o  non  in  carica,  ne  fa  le  veci l'assessore
          delegato  o  l'assessore  anziano. Se il sindaco e' sospeso
          dalle  funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione e'
          presieduta   dal   commissario  prefettizio  incaricato  di
          esercitare dette funzioni.
              Le   funzioni  di  segretario  della  Commissione  sono
          esercitate  dal  segretario  comunale,  o [, nei Comuni con
          oltre 10.000 abitanti,] da un funzionario da lui delegato.
              Per  la  validita'  delle riunioni della Commissione e'
          richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In
          seconda  convocazione  le riunioni sono valide se il numero
          dei  presenti  non sia inferiore a tre se la Commissione e'
          composta  di  [cinque  o]  sette  membri ed a quattro se e'
          composta  di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza
          di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
              I membri supplenti prendono parte alle operazioni della
          Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e
          in  corrispondenza  delle  votazioni con le quali gli uni e
          gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.»
              «Art.  15.  -  I  membri  della  Commissione elettorale
          comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a
          tre   sedute   consecutive  sono  dichiarati  decaduti.  La
          decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale nella prima
          seduta  successiva  alla terza assenza e comunque non prima
          che   sia   decorso   il  termine  di  dieci  giorni  dalla
          notificazione  giudiziale all'interessato della proposta di
          decadenza.  Qualsiasi  cittadino del Comune puo' promuovere
          la dichiarazione di decadenza.
              Quando,  per  qualunque  causa,  i  membri  effettivi e
          supplenti  della  Commissione  si  siano  ridotti in numero
          inferiore   a  quello  richiesto  per  la  validita'  delle
          riunioni,  la  Commissione  decade ed il Consiglio comunale
          deve   procedere   alla   sua  rinnovazione  con  procedura
          d'urgenza  in  caso  di necessita', e in ogni caso entro un
          mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.
              Finche'  la Commissione non sara' ricostituita, in caso
          di  necessita'  le  relative  funzioni saranno svolte da un
          commissario prefettizio.
              Nei  Comuni  retti  da  commissario, i componenti della
          Commissione  elettorale comunale restano in carica sotto la
          presidenza  del  commissario stesso; nel caso in cui non si
          raggiunga  il  minimo  legale  nella  riunione  di  seconda
          convocazione provvede il commissario.».