Art. 11.
                         (Entrata in vigore)
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 21 dicembre 2005
                               CIAMPI
          Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli