Art. 2. (Presentazione delle liste) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 8, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4) e' il seguente: «Art. 8. - 1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni: a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'art. 6; b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione; c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione; d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni. 2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate. 3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste, anche se con il medesimo contrassegno. 4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.».