Art. 2.
                     (Presentazione delle liste)
   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  18-bis,  comma 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957, come
sostituito  dall'articolo  1,  comma  6,  della  presente  legge,  si
applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui
all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
 
          Nota all'art. 2:
              - Il  testo  dell'art. 8, della legge 27 dicembre 2001,
          n.  459,  e successive modificazioni (Norme per l'esercizio
          del  diritto  di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
          all'estero  - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio
          2002, n. 4) e' il seguente:
              «Art.   8. - 1.   Ai   fini   della  presentazione  dei
          contrassegni  e delle liste per l'attribuzione dei seggi da
          assegnare  nella  circoscrizione  Estero,  si osservano, in
          quanto  compatibili,  le norme di cui agli articoli da 14 a
          26  del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per la
          elezione  della  Camera dei deputati, di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361,  e
          successive  modificazioni,  e  in  ogni  caso  le  seguenti
          disposizioni:
                a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna
          delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'art. 6;
                b)  i  candidati  devono essere residenti ed elettori
          nella relativa ripartizione;
                c) la  presentazione  di  ciascuna  lista deve essere
          sottoscritta  da  almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori
          residenti nella relativa ripartizione;
                d) le  liste  dei  candidati devono essere presentate
          alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8
          del    trentacinquesimo    giorno    alle    ore   20   del
          trentaquattresimo    giorno    antecedenti   quello   delle
          votazioni.
              2.  Piu'  partiti  o gruppi politici possono presentare
          liste  comuni  di  candidati. In tale caso, le liste devono
          essere  contrassegnate da un simbolo composito, formato dai
          contrassegni di tutte le liste interessate.
              3.  Le  liste  sono  formate  da un numero di candidati
          almeno   pari  al  numero  dei  seggi  da  assegnare  nella
          ripartizione  e  non  superiore  al  doppio di esso. Nessun
          candidato  puo'  essere incluso in piu' liste, anche se con
          il medesimo contrassegno.
              4.  Gli  elettori  residenti  all'estero  che non hanno
          esercitato  l'opzione  di  cui  all'art.  1,  comma 3,  non
          possono   essere   candidati   nelle   circoscrizioni   del
          territorio nazionale.».