Art. 2.
(Presentazione delle liste)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, si
applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui
all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8, della legge 27 dicembre 2001,
n. 459, e successive modificazioni (Norme per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio
2002, n. 4) e' il seguente:
«Art. 8. - 1. Ai fini della presentazione dei
contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da
assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in
quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a
26 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti
disposizioni:
a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna
delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'art. 6;
b) i candidati devono essere residenti ed elettori
nella relativa ripartizione;
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere
sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori
residenti nella relativa ripartizione;
d) le liste dei candidati devono essere presentate
alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8
del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del
trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle
votazioni.
2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare
liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono
essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai
contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati
almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella
ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun
candidato puo' essere incluso in piu' liste, anche se con
il medesimo contrassegno.
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno
esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3, non
possono essere candidati nelle circoscrizioni del
territorio nazionale.».