Art. 3.
                     (Disposizioni transitorie)
   1.  Con  riferimento alle prime elezioni politiche successive alla
data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in  caso  di
scioglimento  anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la
scadenza   di   non   piu'   di   centoventi   giorni,  le  cause  di
ineleggibilita'  di  cui  all'articolo  7  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  361 del 1957, come modificato dall'articolo 1,
comma  3,  della  presente  legge,  non  hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361,  vedi  le note
          all'art. 1.