Art. 3. (Disposizioni transitorie) 1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non piu' di centoventi giorni, le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, vedi le note all'art. 1.