Art. 3.
(Disposizioni transitorie)
1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla
data di entrata in vigore della presente legge, in caso di
scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la
scadenza di non piu' di centoventi giorni, le cause di
ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1,
comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, vedi le note
all'art. 1.