Art. 4.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito
denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base
regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i
seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della
Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata
in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di
coalizione regionale.
3. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio
uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in sei collegi
uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.
La restante quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con
metodo del recupero proporzionale".
2. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono
presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica
debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno
con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature
medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14,
14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni".
3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei
candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati
effettivi e di due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a)
da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non
piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle regioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di
scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza
di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui
alle lettere a), b) e c) e' ridotto alla meta'.
3. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere
all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione
dei comizi. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i
partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo
del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione
delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno
identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere
sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo
politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17,
primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero
dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale
regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il
mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle
liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un
notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e'
altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di
minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in
occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica.
4. Ogni lista, all'atto della presentazione, e' composta da un
elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La
lista e' formata complessivamente da un numero di candidati non
inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla
circoscrizione.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono
presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte
d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con
l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361".
4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine
stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia
stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti
operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei
delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e
alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista,
nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle
liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del
Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i
contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle
schede medesime con i colori depositati presso il Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i
relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai
sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano
l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno antecedente quello della votazione";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del
Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del
modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo
unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste
regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i
contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa
coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto
l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle
singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle
liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le
disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".
5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993
sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla
presente legge.
6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla
scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta".
7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 16 - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le
operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina
inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione
di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste che la compongono;
b) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano
regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che
contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul
piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonche'
le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la
percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano
regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi".
8. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima
attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le
liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide
il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna
coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione,
ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per
il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni
di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno
dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione
di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito
almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con
arrotondamento all'unita' superiore.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito
positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di
ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma
1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano
circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le
liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il
numero di seggi gia' individuato ai sensi del comma 1, ottenendo
cosi' il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di
coalizione. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita'
di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i
seggi gia' determinati ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito
negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di
liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di
voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55
per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento
all'unita' superiore.
5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste
o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide
il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o
singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna
coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte
intera del risultato cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi
da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati
alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste
ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita'
di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale.
6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi
ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei
seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene
conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per
quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato cosi' ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti,
nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale
regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima
coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte
decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente. Qualora due o piu' liste abbiano una uguale parte
decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio".
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla
regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi
dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6".
10. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, e' attribuito, nell'ambito della medesima
circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente
l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile
attribuirle il seggio rimasto vacante, questo e' attribuito,
nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 8".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive
modificazioni (Testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1993, n. 302), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art.11. - 1. L'ufficio elettorale regionale, appena
scaduto il termine stabilito per la presentazione dei
ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso,
appena ricevuta la comunicazione della decisione
dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti
operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla
presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da
assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai
relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna
coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati
sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni
adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici
territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti
contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti
sulle schede medesime con i colori depositati presso il
Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei
candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e
all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della
circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo
pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo
giorno antecedente quello della votazione.
3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche
essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B
allegate al presente testo unico e riproducono in
fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente
presentate nella circoscrizione. Sulle schede i
contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa
coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale,
uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle
coalizioni e delle singole liste non collegate, nonche'
l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna
coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le
disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri tre.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali
debitamente piegate.
4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale
nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie
diciture in lingua italiana ed in lingua francese.».