Art. 5.
(Disposizioni speciali per le regioni
Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)
1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
e' sostituito dal seguente:
"TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E
TRENTINO-ALTO ADIGE.
"Art. 20. - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle
d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige
e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto
applicabili, e dalle norme seguenti:
a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta
con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non piu' di
600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della
Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'.
La dichiarazione di candidatura e' effettuata, insieme al deposito
del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di
Aosta;
b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di
presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da
almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve
comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non
superiore al numero dei collegi della regione. In caso di
scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza
di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della
candidatura e' ridotto della meta'. Per le candidature individuali la
dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno
1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali
del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle
candidature individuali e' effettuata, insieme al deposito del
relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di
Trento;
c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali
delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate
alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale
regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con
l'intervento di tre magistrati.
Art. 20-bis. - 1. A pena di nullita' dell'elezione, nessun
candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio
uninominale.
Art. 21. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con
l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole
sezioni, come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformita'
ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso
di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di
eta'.
Art. 21-bis. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla
regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali,
l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della
cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra
individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati
eletti ai sensi dell'articolo 21.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati e' data dalla somma
dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali
della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei
candidati gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra
individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per
cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non
risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto
per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale
divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno,
due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere,
scegliendo quindi, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in
numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una
graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in
corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita'
di quoziente il seggio e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la
minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano piu' seggi di
quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti
secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in
corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del
gruppo medesimo che abbiano ottenuto la piu' alta cifra individuale,
esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.
Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il
seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in
uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente
del Senato della Repubblica ne da' immediata comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno
perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della
Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purche'
intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza
normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla
data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in
un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo e'
autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque
giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra
il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga
per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato
con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato
della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di
ineleggibilita' previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di
senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione
regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale
proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta
cifra individuale".