Art. 6.
(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957)
1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di cui all'articolo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14".
2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature e", ovunque
ricorrono, sono soppresse.
3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' abrogato.
5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "o le candidature nei collegi
uninominali" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o le candidature nei collegi
uninominali", "delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle
candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la
dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui
all'articolo 18" sono soppresse;
c) al terzo comma, le parole: ", e, per le candidature nei collegi
uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del
collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di
sezioni elettorali di tali collegi" sono soppresse;
d) al quinto comma, il terzo periodo e' soppresso;
e) al sesto comma, le parole: "ne' piu' di una candidatura di
collegio uninominale" sono soppresse;
f) al settimo comma, le parole: "o della candidatura nei collegi
uninominali" e: "o la candidatura nei collegi uninominali" sono
soppresse.
6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei
collegi uninominali e" e: "a ciascuna candidatura nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, alinea, le parole: "delle candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1), le parole: "le candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
c) al primo comma, numero 2), le parole: "le candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
d) al primo comma, numero 3), le parole: "le candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dichiara non valide le liste contenenti un numero
di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo
18-bis";
e) al primo comma, numero 4), le parole: "dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
f) al primo comma, numero 5), le parole: "dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
g) al primo comma, il numero 7) e' abrogato;
h) al secondo comma, le parole: "di ciascun candidato nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
i) al terzo comma, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati
nei collegi uninominali e" sono soppresse.
9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) e' abrogato;
b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei
delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e
alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista,
nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle
liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio";
c) al numero 3), le parole: "e di candidato nei collegi
uninominali" sono soppresse;
d) al numero 4), le parole: "i nominativi dei candidati nei
collegi uninominali e le liste ammessi" sono sostituite dalle
seguenti: "le liste ammesse";
e) al numero 5), la parola: "distinti" e le parole: "dei
nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e" sono
soppresse e le parole: "alla trasmissione di essi ai sindaci dei
comuni del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "alla
trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione".
10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "all'art. 18 e" e: "del candidato
nel collegio uninominale o" sono soppresse;
b) all'ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano,
le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" e: "delle
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.
11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio
uninominale e" sono soppresse.
12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), le parole: "tre copie del manifesto contenente i
nominativi dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al numero 6), le parole: "dei candidati nel collegio
uninominale e" sono soppresse;
c) al numero 8), le parole: "due urne" sono sostituite dalle
seguenti: "un'urna";
d) al numero 9), le parole: "due cassette o scatole" sono
sostituite dalle seguenti: "una cassetta o scatola".
13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse e le parole: "Le urne devono essere
fissate sul tavolo stesso e sempre visibili" sono sostituite dalle
seguenti: "L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre
visibile";
b) al settimo comma, le parole: ", nonche' due copie del manifesto
contenente i candidati nei collegi uninominali" sono soppresse.
16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, l'ottavo comma e' abrogato.
17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi
uninominali" e: "del collegio uninominale o" sono soppresse; le
parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della
circoscrizione".
18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati" sono
soppresse.
19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, il secondo periodo e' soppresso.
20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti:
"la scheda".
21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite
dalle seguenti: "la scheda".
22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono
sostituite dalle seguenti: "l'urna e la scatola".
23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'urna".
24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), terzo periodo, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
b) al numero 3), le parole: "nelle rispettive cassette" sono
sostituite dalle seguenti: "nella cassetta".
25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e
2 sono abrogati;
b) al comma 3, le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio
delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali"
sono sostituite dalle seguenti: "Compiute le operazioni di cui
all'articolo 67"; le parole: "per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale" e: "contenente le schede per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale" sono soppresse;
c) al comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso.
26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), le parole: "e dei voti per i
candidati nel collegio uninominale" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "per i singoli candidati nei
collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "per
le singole liste".
27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' abrogato;
b) al terzo comma, le parole: "dei candidati nel collegio
uninominale e" sono soppresse.
28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite
dalle seguenti: "della circoscrizione" e le parole: "dei candidati
nel collegio uninominale e" sono soppresse.
29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dei candidati nel collegio
uninominale e" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o ai candidati" sono soppresse.
30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel
collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "delle cassette, delle urne" sono
sostituite dalle seguenti: "della cassetta, dell'urna".
31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle
seguenti: "della circoscrizione";
b) al quinto e al sesto comma, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante
"Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" e'
abrogato.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 15, 16, 17, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 59, 62,
63, 64, 64-bis, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 104 e
112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, come modificati dalla presente legge:
«Art. 15. - Il deposito del contrassegno di cui
all'art. 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8
del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente
quello della votazione, da persona munita di mandato,
autenticato da notaio, da parte del presidente o del
segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del
Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni
festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice
esemplare.».
«Art. 16. - Il Ministero dell'interno, nei due giorni
successivi alla scadenza del termine stabilito per il
deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al
depositante, con l'attestazione della regolarita'
dell'avvenuto deposito.
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un
contrassegno che non sia conforme a1le norme di cui
all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il
depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla
notifica dell'avviso.
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le
opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del
Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai
depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di
contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a
quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati
possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi
abbia presentato un contrassegno a norma degli
articoli precedenti.
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero
dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello
stesso termine, devono essere notificate ai depositanti
delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero
trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che
decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i
depositanti delle liste che vi abbiano interesse.».
«Art. 17. - All'atto del deposito del contrassegno
presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi
politici organizzati debbono presentare la designazione,
per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo
e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di
effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale
circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi
documenti. La designazione e' fatta con un unico atto,
autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a
ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni
suddette entro il 36° giorno antecedente quello della
votazione.
Con le stesse modalita' possono essere indicati, entro
il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri
rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due,
incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente
comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati
siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto
sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata
comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la
nuova designazione si riferisce.».
«Art. 20. - Le liste dei candidati devono essere
presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria
della Corte di appello o del Tribunale indicati nella
Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8
del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti
quello della votazione; a tale scopo, per il periodo
suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del
Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni
festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Insieme con le liste dei candidati devono essere
presentati gli atti di accettazione delle candidature, i
certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei
candidati e la dichiarazione di presentazione della lista
dei candidati firmata, anche in atti separati, dal
prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei
certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli
comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne
attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della
circoscrizione.
I sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi
moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome,
cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il
nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e
deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art.
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato
il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere
iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al
cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione
autenticata.
Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di
candidati.
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve essere specificato con quale contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno la lista
intenda distinguersi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve contenere, infine, la indicazione di due
delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare
le designazioni previste dall'art. 25.».
«Art. 21. - La Cancelleria della Corte d'appello o del
tribunale circoscrizionale accerta l'identita' personale
del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona
diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa
esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di
cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della
lista dei candidati presentata e delle designazioni del
contrassegno e dei delegati, e' annotato il numero d'ordine
progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna
lista secondo l'ordine di presentazione.».
«Art. 22. - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro
il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle liste dei candidati:
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da
quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai
sensi dell'art. 17;
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno
non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini
degli articoli 14, 15 e 16;
3) verifica se le liste siano state presentate in
termine e siano sottoscritte dal numero di elettori
prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste
contenenti un numero di candidati superiore a quello
stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli
ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un
numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3
dell'art. 18-bis;
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i
quali manca la prescritta accettazione;
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non
abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al
giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato
presentato il certificato di nascita, o documento
equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste
elettorali di un comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra
lista gia' presentata nella circoscrizione;
7) (abrogato).
I delegati di ciascuna lista possono prendere
cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni
fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle
modificazioni da questo apportate alla lista.
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce
nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire
eventualmente i delegati delle liste contestate o
modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni
formali e deliberare in merito.».
«Art. 23. - Le decisioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono
comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di
candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla
comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine,
a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio
centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette,
a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale
nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda
necessario, il primo presidente della Corte di cassazione,
a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale,
aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al
presente articolo, altri consiglieri.
L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni
successivi.
Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono
comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici
centrali circoscrizionali.».
«Art. 24. - - L'ufficio centrale circoscrizionale, non
appena scaduto il termine stabilito per la presentazione
dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato
reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le
seguenti operazioni:
1) (abrogato);
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla
presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da
assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai
relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna
coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati
sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
3) comunica ai delegati di lista le definitive
determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo
della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi
contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede
di votazione con i colori del contrassegno depositato
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per
la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui
al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo
della circoscrizione alla stampa - su manifesti
riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste
nonche' alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni
della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo
pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo
giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di
ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti
dei singoli uffici elettorali di sezione; una a
disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella
sala della votazione.».
«Art. 25. - Con dichiarazione scritta su carta libera e
autenticata da un notaio o da un Sindaco della
circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da
essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di
designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio
centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista:
uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli
elettori della circoscrizione che sappiano leggere e
scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso
gli uffici elettorali di sezione e' presentato entro il
venerdi' precedente l'elezione, al segretario del comune
che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle
sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai singoli
presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la
mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio
della votazione.
L'atto di designazione dei rappresentanti presso
l'Ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le
ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla
Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale
circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista
devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta
rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del
Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati.
Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista
provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma
del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la
firma, da' atto dell'esibizione fattagli della ricevuta
rilasciata all'atto del deposito delle liste.».
«Art. 26. - - Il rappresentante di ogni lista di
candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni
dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio
stesso o in prossimita', ma sempre in luogo che gli
permetta di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare
inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
Il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con
ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il
rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due
volte, continui a turbare gravemente il regolare
procedimento delle operazioni elettorali.».
«Art. 30. - Nelle ore antimeridiane del giorno che
precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare
al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della
sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della
sezione, autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in
ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per
l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno
dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono
degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei
candidati della circoscrizione: una copia rimane a
disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono
essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista,
ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati
trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione
sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle
schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per
l'espressione del voto.».
«Art. 40. - - L'ufficio di presidente, di scrutatore e
di segretario e' obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente
coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o
d'impedimento.
Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti
di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge,
pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro
funzioni.».
«Art. 41. - Alle ore sedici del giorno che precede le
elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a
farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad
assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle
liste dei candidati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o
ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in
sostituzione alternativamente l'anziano e il piu' giovane
tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere
e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i
quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui
all'art. 38.».
«Art. 42. - La sala delle elezioni deve avere una sola
porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilita'
di assicurare un accesso separato alle donne.
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un
solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la
porta d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali
possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale
soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente
necessario.
Il tavolo dell'Ufficio deve essere collocato in modo
che i rappresentanti lista possano girarvi attorno,
allorche' sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere
fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica,
deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai
portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera
da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura
la segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente
ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro
spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da
impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del
manifesto contenente le liste dei candidati, devono essere
visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni
elettorali, in modo che possano essere letti dagli
intervenuti.».
«Art. 45. - - Appena accertata la costituzione
dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla
lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui
all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di
ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere
autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce
agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello
degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo
sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma
sulla faccia posteriore della scheda stessa.
Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del
sigillo che chiude il plico contenente il bollo della
sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione
del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente
imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
Durante le operazioni di cui al presente articolo,
nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di
schede firmate da ciascun scrutatore.
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta
e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla
custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7
dell'art. 30.
Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori
operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la
custodia delle urne, della scatola contenente le schede
firmate e dei documenti alla Forza pubblica.».
«Art. 48. - - Il presidente, gli scrutatori e il
segretario del seggio votano, previa esibizione del
certificato elettorale, nella sezione presso la quale
esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come
elettori in altra sezione o in altro comune della
circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella
sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche'
siano elettori della circoscrizione. I candidati possono
votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione
dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.
Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano
il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori
in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio
nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica
in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto,
previa esibizione del certificato elettorale.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti,
a cura del presidente in calce alla lista della sezione e
di essi e' presa nota nel verbale.».
«Art. 53. - Negli ospedali e case di cura minori, il
voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante
le ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente della
sezione elettorale nella cui circoscrizione e' posto il
luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del
seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla
presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati
designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura
che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto.
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con
le modalita' di cui all'articolo precedente, dal presidente
in apposita lista aggiunta da allegare a quella della
sezione.
Le schede votate sono raccolte e custodite dal
presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso
di elezioni della Camera dei deputati e del Senato
contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione
elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle
votazioni, previo riscontro del loro numero con quello
degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita
lista.».
«Art. 59. -- Una scheda valida per la scelta della
lista rappresenta un voto di lista.».
«Art. 62. - Se l'elettore non vota entro la cabina, il
presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda,
dichiarandone la nullita' e l'elettore non e' piu' ammesso
al voto.».
«Art. 63. - Se un elettore riscontra che la scheda
consegnatagli e' deteriorata, ovvero egli stesso, per
negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, puo'
richiederne al presidente una seconda, restituendo pero' la
prima, la quale e' messa in un plico, dopo che il
presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata",
aggiungendo la sua firma.
Il presidente deve immediatamente sostituire nella
cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con
un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede
residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella
deteriorata, nonche' col bollo e con la firma dello
scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo
comma dell'art. 58, e' annotata la consegna della nuova
scheda.».
«Art. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono
fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli
elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del
seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine
predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7
del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare
l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il
plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro
della sezione, scioglie l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli
estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura
e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi.
A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che
tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la
porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi
applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e
provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la
porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi
precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la
custodia esterna della sala alla quale nessuno puo'
avvicinarsi.
5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di
trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui
questa rimane chiusa.».
«Art. 64-bis. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo,
il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata
l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi
della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara
riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli
elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del
seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine
predetto.».
«Art. 67. - Dopo che gli elettori abbiano votato, ai
sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato
il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo
scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla
lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53,
dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei
certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in
ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e
devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso
bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il
presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i
rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano,
ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso
al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e
riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo
aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne
abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o
il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al
numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali
schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al
presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati
elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2,
consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine
indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel
processo verbale.».
«Art. 68. - l. (abrogato).
2. (abrogato).
3. Compiute le operazioni di cui all'art. 67, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al
presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi
la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il
segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono
stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono
state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non
contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
o scatola, dopo spogliato il voto.
5. (abrogato).
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai
componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve
corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col
numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi
assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle
schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone
pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di
ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.».
«Art. 71. - Il presidente, udito il parere degli
scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare
dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami
anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle
operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o
meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel
dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del
numero dei voti di lista contestati ed assegnati
provvisoriamente e di quello dei voti contestati e
provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore
esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale
ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le
singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che
debbono essere dettagliatamente descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a
qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le
carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere
immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due
scrutatori.».
«Art. 72. - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il
presidente del seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a
voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa
e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a
voti nulli;
c) del plico contenente le schede deteriorate e le
schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma
dello scrutatore;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a
voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della
sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei
rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e
di almeno due scrutatori.
I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere
allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al
verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato
nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma
dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla
verifica dei poteri.».
«Art. 73. - Le operazioni di cui all'art. 67 e,
successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate
subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza
interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno
seguente.
Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa
ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il
presidente deve, alle ore 14 del martedi' successivo al
giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente,
secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia'
spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e
chiudere in un plico le schede residue, quelle che si
trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste
indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte
relative alle operazioni elettorali.
Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le
indicazioni della circoscrizione e della sezione, il
sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti
di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonche' le
firme del presidente e di almeno due scrutatori.
La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e
con le carte annesse, vengono subito portati nella
Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede
la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene
personalmente responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione
del penultimo comma dell'art. 75.».
«Art. 74. - Il verbale delle operazioni dell'Ufficio
elettorale di sezione e' redatto dal segretario in doppio
esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta
stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti
delle liste presenti.
Nel verbale deve essere presa nota di tutte le
operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi
menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste
fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti
provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del
presidente, nonche' delle firme e dei sigilli.
Il verbale e' atto pubblico.».
«Art. 75. - Il presidente dichiara il risultato dello
scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa
compilare un'estratto, contenente i risultati della
votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere
subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale e'
poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere
sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente,
da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste
presenti. L'adunanza e' poi sciolta immediatamente.
Il presidente o, per sua delegazione scritta, due
scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e
sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede
e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art.
72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione
ha sede la sezione.
La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato
inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del
Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e
dei documenti previsti dal comma precedente, nonche' della
cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di
cui all'art. 73.
L'altro esemplare del suddetto verbale e' depositato,
nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha
sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha
diritto di prenderne conoscenza.
Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto
del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso
nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da
due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore,
il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme,
vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma
e redige verbale della consegna.
Le persone incaricate del trasferimento degli atti e
documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto
sono personalmente responsabili del recapito di essi; e'
vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle
citate disposizioni.
Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel
2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente
della Corte di appello o del Tribunale puo' far sequestrare
i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si
trovino.
Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e
negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e
rimborsate dallo Stato.».
«Art. 79. - L'Ufficio centrale circoscrizionale
pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente
relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il
giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76,
circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non
assegnati, e' vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale
di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei
voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti
nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di
occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua
competenza.
Non puo' essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio
centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni
volta il certificato d'iscrizione nelle liste della
circoscrizione.
Nessun elettore puo' entrare armato.
L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un
solido tramezzo: il compartimento in comunicazione
immediata con la porta d'ingresso e' riservato agli
elettori; l'altro e' esclusivamente riservato all'Ufficio
centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste
dei candidati.
Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti
delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli puo',
inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in
tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art.
26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i
rappresentanti delle liste dei candidati.»
«Art. 81. - Di tutte le operazioni dell'Ufficio
centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice
esemplare il processo verbale che, seduta stante,
dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal
presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai
rappresentanti di lista presenti.
2.
3.
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti
annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni con i
relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere
inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla
Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia
ricevuta.
5.
Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella
Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.»
«Art. 104. - Chiunque concorre all'ammissione al voto
di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha
o concorre a permettere a un elettore non fisicamente
impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il
medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non
conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi
a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il
reato e' commesso da coloro che appartengono all'Ufficio
elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino
a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti
od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il
compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la
nullita' delle elezioni, o ne altera il risultato, o si
astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni e'
punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa
da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale,
contravviene alle disposizioni dell'art. 68, e' punito con
la reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola
la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste
elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od
urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone
il trafugamento anche temporaneo, e' punito con la
reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due
milioni a lire quattro milioni.
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di
inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o
reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
I rappresentanti delle liste di candidati che
impediscono il regolare compimento delle operazioni
elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque
anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di
votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato
elettorale e' punito con la pena della reclusione da sei
mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del
diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
sino a lire 4.000.000.»
«Art. 112. - Per i reati commessi in danno dei membri
degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di
lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107,
108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.».