Art. 6. (Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) 1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di cui all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14". 2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature e", ovunque ricorrono, sono soppresse. 3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse. 4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato. 5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali" sono soppresse; b) al secondo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali", "delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18" sono soppresse; c) al terzo comma, le parole: ", e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi" sono soppresse; d) al quinto comma, il terzo periodo e' soppresso; e) al sesto comma, le parole: "ne' piu' di una candidatura di collegio uninominale" sono soppresse; f) al settimo comma, le parole: "o della candidatura nei collegi uninominali" e: "o la candidatura nei collegi uninominali" sono soppresse. 6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" e: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e" sono soppresse. 7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, alinea, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse; b) al primo comma, numero 1), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse; c) al primo comma, numero 2), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse; d) al primo comma, numero 3), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis"; e) al primo comma, numero 4), le parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse; f) al primo comma, numero 5), le parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse; g) al primo comma, il numero 7) e' abrogato; h) al secondo comma, le parole: "di ciascun candidato nei collegi uninominali e" sono soppresse; i) al terzo comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 1) e' abrogato; b) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio"; c) al numero 3), le parole: "e di candidato nei collegi uninominali" sono soppresse; d) al numero 4), le parole: "i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi" sono sostituite dalle seguenti: "le liste ammesse"; e) al numero 5), la parola: "distinti" e le parole: "dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione". 10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "all'art. 18 e" e: "del candidato nel collegio uninominale o" sono soppresse; b) all'ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" e: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse. 11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio uninominale e" sono soppresse. 12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 4), le parole: "tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse; b) al numero 6), le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse; c) al numero 8), le parole: "due urne" sono sostituite dalle seguenti: "un'urna"; d) al numero 9), le parole: "due cassette o scatole" sono sostituite dalle seguenti: "una cassetta o scatola". 13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili" sono sostituite dalle seguenti: "L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile"; b) al settimo comma, le parole: ", nonche' due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali" sono soppresse. 16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma e' abrogato. 17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi uninominali" e: "del collegio uninominale o" sono soppresse; le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione". 18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati" sono soppresse. 19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo e' soppresso. 20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda". 21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda". 22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono sostituite dalle seguenti: "l'urna e la scatola". 23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite dalle seguenti: "dell'urna". 24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2), terzo periodo, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse; b) al numero 3), le parole: "nelle rispettive cassette" sono sostituite dalle seguenti: "nella cassetta". 25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono abrogati; b) al comma 3, le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "Compiute le operazioni di cui all'articolo 67"; le parole: "per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" e: "contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" sono soppresse; c) al comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso. 26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 2), le parole: "e dei voti per i candidati nel collegio uninominale" sono soppresse; b) al secondo comma, le parole: "per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "per le singole liste". 27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma e' abrogato; b) al terzo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse. 28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione" e le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse. 29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse; b) al secondo comma, le parole: "o ai candidati" sono soppresse. 30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse; b) al terzo comma, le parole: "delle cassette, delle urne" sono sostituite dalle seguenti: "della cassetta, dell'urna". 31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione"; b) al quinto e al sesto comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse. 35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante "Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" e' abrogato.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 59, 62, 63, 64, 64-bis, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 104 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificati dalla presente legge: «Art. 15. - Il deposito del contrassegno di cui all'art. 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.». «Art. 16. - Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarita' dell'avvenuto deposito. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme a1le norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.». «Art. 17. - All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione e' fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione. Con le stesse modalita' possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.». «Art. 20. - Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25.». «Art. 21. - La Cancelleria della Corte d'appello o del tribunale circoscrizionale accerta l'identita' personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, e' annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.». «Art. 22. - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16; 3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-bis; 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione; 7) (abrogato). I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.». «Art. 23. - Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.». «Art. 24. - - L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: 1) (abrogato); 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; 4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); 5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonche' alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.». «Art. 25. - Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato entro il venerdi' precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio della votazione. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, da' atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.». «Art. 26. - - Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimita', ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. Il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.». «Art. 30. - Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione; 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51; 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; 5) i verbali di nomina degli scrutatori; 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma; 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32; 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.». «Art. 40. - - L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.». «Art. 41. - Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il piu' giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.». «Art. 42. - La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato alle donne. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'Ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti lista possano girarvi attorno, allorche' sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti. Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.». «Art. 45. - - Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.». «Art. 48. - - Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche' siano elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi e' presa nota nel verbale.». «Art. 53. - Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione e' posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalita' di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.». «Art. 59. -- Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.». «Art. 62. - Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullita' e l'elettore non e' piu' ammesso al voto.». «Art. 63. - Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli e' deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, puo' richiederne al presidente una seconda, restituendo pero' la prima, la quale e' messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonche' col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, e' annotata la consegna della nuova scheda.». «Art. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. 2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. 3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. 4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi. 5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.». «Art. 64-bis. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.». «Art. 67. - Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio: 1) dichiara chiusa la votazione; 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.». «Art. 68. - l. (abrogato). 2. (abrogato). 3. Compiute le operazioni di cui all'art. 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista. 3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. 4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. 5. (abrogato). 6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. 7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. 8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.». «Art. 71. - Il presidente, udito il parere degli scrutatori: 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti; 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.». «Art. 72. - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione: a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste; b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli; c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore; d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.». «Art. 73. - Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedi' successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia' spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.». «Art. 74. - Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e' redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonche' delle firme e dei sigilli. Il verbale e' atto pubblico.». «Art. 75. - Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un'estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale e' poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza e' poi sciolta immediatamente. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione. La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonche' della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73. L'altro esemplare del suddetto verbale e' depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; e' vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.». «Art. 79. - L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, e' vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza. Non puo' essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione. Nessun elettore puo' entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso e' riservato agli elettori; l'altro e' esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli puo', inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.» «Art. 81. - Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti. 2. 3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta. 5. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.» «Art. 104. - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato e' commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'art. 68, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.» «Art. 112. - Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.».