Art. 7.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).
1. Il Governo e' autorizzato ad apportare, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per
l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni
strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con
quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo
procede anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 3, comma 2,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo
non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le
disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.
Note all'art. 7:
- La legge 4 agosto 1993, n. 277, recante (Nuove norme
per l'elezione della Camera dei deputati), e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1993, n.
183.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1994, n. 14 (Regolamento di attuazione della legge 4 agosto
1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio
1994, n. 76.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.».