Art. 7.
           (Adeguamento del regolamento di cui al decreto
       del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).
   1.  Il  Governo  e' autorizzato ad apportare, entro quarantacinque
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, al
regolamento  di  attuazione  della  legge  4 agosto 1993, n. 277, per
l'elezione   della  Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni
strettamente  necessarie  al  fine di coordinarne le disposizioni con
quelle  introdotte  dalla  presente  legge.  A  tale fine, il Governo
procede  anche  in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma
1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 3, comma 2,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
   2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo
non  abbia  ancora  provveduto  ai sensi del comma 1, si applicano le
disposizioni  del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.
 
          Note all'art. 7:
              - La  legge 4 agosto 1993, n. 277, recante (Nuove norme
          per   l'elezione  della  Camera  dei  deputati),  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1993, n.
          183.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1994, n. 14 (Regolamento di attuazione della legge 4 agosto
          1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati), e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio
          1994, n. 76.
              - Si  riporta  il testo del comma 1, dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «Art.  17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;».
              - Si  riporta  il  testo del comma 2, dell'art. 3 della
          legge  14 gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in materia di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
              «2.  I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
          non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
          termine  di  trenta  giorni  dal ricevimento. Il termine e'
          interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
          integrativi   di   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
          ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
          provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
          rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
          controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
          divengono esecutivi.».