Art. 8.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi uninominali"
sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni regionali";
b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono
soppressi.
2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del
1993 le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.
3. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
abrogato.
4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del
1993 e' sostituita dalla seguente: "Della presentazione delle
candidature".
5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite
dalle seguenti: "delle liste";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 5, le parole: "dei gruppi di candidati e delle
candidature individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste
di candidati";
d) al comma 6, le parole: "dei gruppi di candidati o delle
candidature" sono sostituite dalle seguenti: "di liste o di
candidati".
6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino a: "le
singole sezioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di
candidati presso gli uffici elettorali regionali";
b) al comma 2, le parole da: "; i rappresentanti dei candidati"
fino alla fine del comma sono soppresse.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le
seguenti: "delle liste" e le parole: "del collegio" sono sostituite
dalle seguenti: "della circoscrizione regionale";
b) al comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali
e" sono soppresse e le parole: "del collegio senatoriale" sono
sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale".
8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
abrogato.
9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come
sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, e' incluso
nel Titolo VI e il Titolo V e' conseguentemente abrogato.
10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al
comma 1 e' premesso il seguente:
"01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio
elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e da'
immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura
o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione,
perche' a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori".
11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante
"Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica"
e' abrogato.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 10, 12, l3 e 18
del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e
successive modificazioni (Testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto a
suffragio universale, favorendo l'equilibrio della
rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero
e segreto, sulla base dei voti espressi nelle
circoscrizioni regionali.».
«Art. 10. - 1. L'ufficio elettorale regionale verifica
se le candidature siano state presentate in termini e nelle
forme prescritte.
2. I delegati delle liste di candidati possono prendere
cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni
fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle
modificazioni da questo apportate.
3. (abrogato).
4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce
nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire
eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti
nonche' correzioni formali e deliberare in merito.
5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in
ordine all'ammissione delle liste di candidati sono
comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.
6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di
candidati i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale
nazionale previsto dall'art. 12 del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361.
7. Per le modalita' ed i termini per la presentazione
dei ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le
conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici
elettorali regionali si osservano le norme di cui all'art.
23 del predetto testo unico.».
«Art. 12. - 1. La designazione dei rappresentanti delle
liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali
e' effettuata dai delegati con le modalita' e nei termini
previsti dall'art. 25 del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361.
2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali
regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di
un comune della regione.
«Art. 13. - 1. All'elezione dei senatori partecipano
gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di
eta'.
2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del
seggio, nonche' i militari delle Forze armate e gli
appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il
servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare,
rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano
le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa
di servizio.
3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle
elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione
presso la quale esercitano il loro ufficio, purche' siano
elettori della circoscrizione regionale.
4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle
elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione
del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale
esercitano le loro funzioni, purche' siano elettori della
circoscrizione regionale.»
«Art. 18. - 01. Dell'avvenuta proclamazione il
presidente dell'ufficio elettorale regionale invia
attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia
alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle
prefetture - uffici territoriali del Governo - della
regione, perche' a mezzo dei sindaci, sia portata a
conoscenza degli elettori.
1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale
regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito
verbale; un esemplare e' inviato subito alla segreteria del
Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato
nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale
sede dell'ufficio elettorale regionale, con facolta' agli
elettori della regione di prenderne visione nei successivi
quindici giorni.».