Art. 8.
    (Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)
   1.  All'articolo  2  del  decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi uninominali"
sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni regionali";
   b)  al  medesimo  comma  1,  il  secondo  e  il terzo periodo sono
soppressi.
   2.  Alla  rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del
1993 le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.
   3.  L'articolo  6  del  decreto  legislativo  n.  533  del 1993 e'
abrogato.
   4.  La  rubrica  del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del
1993   e'  sostituita  dalla  seguente:  "Della  presentazione  delle
candidature".
   5.  All'articolo  10  del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  2,  le  parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite
dalle seguenti: "delle liste";
   b) il comma 3 e' abrogato;
   c)  al  comma  5,  le  parole:  "dei  gruppi  di candidati e delle
candidature individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste
di candidati";
   d)  al  comma  6,  le  parole:  "dei  gruppi  di candidati o delle
candidature"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "di  liste  o  di
candidati".
   6.  All'articolo  12  del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino a: "le
singole  sezioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "delle liste di
candidati presso gli uffici elettorali regionali";
   b)  al  comma  2, le parole da: "; i rappresentanti dei candidati"
fino alla fine del comma sono soppresse.
   7.  All'articolo  13  del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le
seguenti:  "delle  liste" e le parole: "del collegio" sono sostituite
dalle seguenti: "della circoscrizione regionale";
   b)  al  comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali
e"  sono  soppresse  e  le  parole:  "del  collegio senatoriale" sono
sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale".
   8.  L'articolo  15  del  decreto  legislativo  n.  533 del 1993 e'
abrogato.
   9.  L'articolo  16  del  decreto legislativo n. 533 del 1993, come
sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, e' incluso
nel Titolo VI e il Titolo V e' conseguentemente abrogato.
   10.  All'articolo  18  del decreto legislativo n. 533 del 1993, al
comma 1 e' premesso il seguente:
   "01.   Dell'avvenuta   proclamazione  il  presidente  dell'ufficio
elettorale  regionale  invia  attestato  al senatore proclamato e da'
immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura
o  alle  prefetture  - uffici territoriali del Governo della regione,
perche' a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori".
   11.  Il  decreto  legislativo  20  dicembre  1993, n. 535, recante
"Determinazione  dei collegi uninominali del Senato della Repubblica"
e' abrogato.
 
          Nota all'art. 8:
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 10, 12, l3 e 18
          del   decreto  legislativo  20 dicembre  1993,  n.  533,  e
          successive  modificazioni  (Testo unico delle leggi recanti
          norme  per  l'elezione  del  Senato della Repubblica), come
          modificati dalla presente legge:
              «Art.  2.  -  1. Il Senato della Repubblica e' eletto a
          suffragio    universale,   favorendo   l'equilibrio   della
          rappresentanza  tra donne e uomini con voto diretto, libero
          e   segreto,   sulla   base   dei   voti   espressi   nelle
          circoscrizioni regionali.».
              «Art.  10. - 1. L'ufficio elettorale regionale verifica
          se le candidature siano state presentate in termini e nelle
          forme prescritte.
              2. I delegati delle liste di candidati possono prendere
          cognizione,  entro  la stessa giornata, delle contestazioni
          fatte    dall'ufficio    elettorale   regionale   e   delle
          modificazioni da questo apportate.
              3. (abrogato).
              4.   L'ufficio   elettorale   regionale   si   riunisce
          nuovamente  il  giorno  successivo  alle  ore  12 per udire
          eventualmente  i  delegati  ed  ammettere  nuovi  documenti
          nonche' correzioni formali e deliberare in merito.
              5.  Le  decisioni  dell'ufficio elettorale regionale in
          ordine   all'ammissione   delle  liste  di  candidati  sono
          comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.
              6.  Contro  le  decisioni di eliminazione di liste o di
          candidati i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale
          nazionale previsto dall'art. 12 del testo unico delle leggi
          recanti  norme  per  l'elezione  della Camera dei deputati,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          marzo 1957, n. 361.
              7.  Per  le modalita' ed i termini per la presentazione
          dei  ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le
          conseguenti  comunicazioni  ai  ricorrenti  ed  agli uffici
          elettorali  regionali si osservano le norme di cui all'art.
          23 del predetto testo unico.».
              «Art. 12. - 1. La designazione dei rappresentanti delle
          liste  di  candidati presso gli uffici elettorali regionali
          e'  effettuata  dai delegati con le modalita' e nei termini
          previsti  dall'art.  25 del testo unico delle leggi recanti
          norme  per  l'elezione della Camera dei deputati, approvato
          con  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
          n. 361.
              2.   I  rappresentanti  presso  gli  uffici  elettorali
          regionali  devono essere iscritti nelle liste elettorali di
          un comune della regione.
              «Art.  13.  -  1. All'elezione dei senatori partecipano
          gli  elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di
          eta'.
              2.  Il  presidente,  gli scrutatori e il segretario del
          seggio,  nonche'  i  militari  delle  Forze  armate  e  gli
          appartenenti   a  Corpi  organizzati  militarmente  per  il
          servizio  dello  Stato,  alle  Forze di polizia ed al Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  sono ammessi a votare,
          rispettivamente,  nella  sezione presso la quale esercitano
          le  loro  funzioni o nel comune in cui si trovano per causa
          di servizio.
              3.  I  rappresentanti  delle  liste dei candidati nelle
          elezioni  del  Senato della Repubblica votano nella sezione
          presso  la  quale esercitano il loro ufficio, purche' siano
          elettori della circoscrizione regionale.
              4.  I  rappresentanti  delle  liste  dei candidati alle
          elezioni  della  Camera  dei deputati votano per l'elezione
          del  Senato  della Repubblica nella sezione presso la quale
          esercitano  le  loro funzioni, purche' siano elettori della
          circoscrizione regionale.»
              «Art.   18.   -   01.  Dell'avvenuta  proclamazione  il
          presidente    dell'ufficio   elettorale   regionale   invia
          attestato  al  senatore  proclamato e da' immediata notizia
          alla  segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle
          prefetture  -  uffici  territoriali  del  Governo  -  della
          regione,  perche'  a  mezzo  dei  sindaci,  sia  portata  a
          conoscenza degli elettori.
              1.  Di  tutte  le  operazioni  dell'ufficio  elettorale
          regionale  viene  redatto,  in  duplice esemplare, apposito
          verbale; un esemplare e' inviato subito alla segreteria del
          Senato,  che  ne  rilascia  ricevuta; l'altro e' depositato
          nella  cancelleria  della  corte  d'appello o del tribunale
          sede  dell'ufficio  elettorale regionale, con facolta' agli
          elettori  della regione di prenderne visione nei successivi
          quindici giorni.».