Art. 9.
(Nomina degli scrutatori)
1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e
successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Entro il
15 gennaio di ciascun anno,".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"entro il mese di febbraio".
3. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la
Commissione elettorale comunale provvede, con le modalita' di cui
all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della
nomina cosi' effettuata e' data comunicazione agli interessati con
invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di
scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia".
4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno
antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione
elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due
giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune,
alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del
comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del
comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli
scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi,
compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a
norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;
qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia
determinata all'unanimita' dai componenti la Commissione elettorale,
alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli
iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero
dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia
sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si
procede all'unanimita'. Qualora la nomina non sia fatta
all'unanimita', ciascun membro della Commissione elettorale vota per
due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto il
piu' anziano di eta'.
3. Il sindaco o il commissario, nel piu' breve tempo, e comunque
non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica
agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad
assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore
dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede
a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella
graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 4. La nomina e'
notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le
elezioni".
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 della
legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni
(Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle
persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio
elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), cosi'
come modificati dalla presente legge:
«Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il
sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del
comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che
desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita
domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione
elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti
sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della
presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, ed all'art. 23 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li
inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a
svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati
senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati
previsti dall'art. 96 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, e dall'art. 104, secondo comma, del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361.
3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il
sindaco notifica per iscritto la decisione della
commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato
ai sensi dei commi 1 e 2 e' depositato nella segreteria del
comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino
del comune ha diritto di prenderne visione.
5. Il sindaco da' avviso del deposito dell'albo nella
segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale
invita gli elettori del comune che intendono proporre
ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la
indebita iscrizione nell'albo, a presentano alla
commissione elettorale circondariale entro dieci giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve
dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni
successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso
alla parte interessata, la quale puo', entro cinque giorni
dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso
alla stessa commissione elettorale circondariale.».
«Art. 4. - 1. La commissione elettorale circondariale,
scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide
inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di
febbraio.
2. Le determinazioni adottate dalla commissione
elettorale circondariale sono immediatamente comunicate
alla commissione elettorale comunale per i conseguenti
adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito
notificate agli interessati a cura del sindaco.
«Art. 5. - 1. L'albo formato a norma dei precedenti
articoli viene aggiornato periodicamente.
2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel
mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione
dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti
nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere
le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza
giustificato motivo, nonche' di coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati
previsti e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dell'art. 104, secondo comma, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361.
3. In tale sede vengono, altresi', cancellati dall'albo
gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore
in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto,
entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta
alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati
dall'albo per avi, giustificati e comprovati motivi.
4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti,
la commissione elettorale comunale provvede, con le
modalita' di cui all'art. 6, alla sostituzione delle
persone cancellate. Della nomina cosi' effettuata e' data
comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per
iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore
entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.
5. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5,
6 e 7, e dell'art. 4, e' ammesso ricorso, da parte dei
diretti interessati, anche per le cancellazioni
dall'albo.».