Art. 9. 
                      (Nomina degli scrutatori) 
  1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8  marzo  1989,  n.  95,  e
successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Entro il
15 gennaio di ciascun anno,". 
  2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8  marzo  1989,  n.  95,  e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
"entro il mese di febbraio". 
  3. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989,  n.  95,  e  successive
modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   "4.  Compiute  le  operazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  la
Commissione elettorale comunale provvede, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 6, alla sostituzione  delle  persone  cancellate.  Della
nomina cosi' effettuata e' data comunicazione  agli  interessati  con
invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di
scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia". 
  4. L'articolo 6 della legge 8  marzo  1989,  n.  95,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 6. -  1.  Tra  il  venticinquesimo  e  il  ventesimo  giorno
antecedenti la  data  stabilita  per  la  votazione,  la  Commissione
elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.  223,  e
successive modificazioni, in  pubblica  adunanza,  preannunziata  due
giorni prima con manifesto affisso  nell'albo  pretorio  del  comune,
alla presenza dei rappresentanti di lista  della  prima  sezione  del
comune, se designati, procede: 
   a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione  elettorale  del
comune,  scegliendoli  tra  i  nominativi  compresi  nell'albo  degli
scrutatori in numero pari a quello occorrente; 
   b) alla formazione di una  graduatoria  di  ulteriori  nominativi,
compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati  a
norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia  o  impedimento;
qualora la successione degli scrutatori  nella  graduatoria  non  sia
determinata all'unanimita' dai componenti la Commissione  elettorale,
alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio; 
   c) alla nomina degli ulteriori scrutatori,  scegliendoli  fra  gli
iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il  numero
dei  nominativi  compresi  nell'albo   degli   scrutatori   non   sia
sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b). 
   2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e  c)  del  comma  1  si
procede   all'unanimita'.   Qualora   la   nomina   non   sia   fatta
all'unanimita', ciascun membro della Commissione elettorale vota  per
due nomi e sono  proclamati  eletti  coloro  che  hanno  ottenuto  il
maggior numero di voti. A parita' di voti  e'  proclamato  eletto  il
piu' anziano di eta'. 
   3. Il sindaco o il commissario, nel piu' breve tempo,  e  comunque
non oltre il quindicesimo giorno  precedente  le  elezioni,  notifica
agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave  impedimento  ad
assolvere l'incarico deve essere comunicato,  entro  quarantotto  ore
dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede
a sostituire i soggetti impediti  con  gli  elettori  compresi  nella
graduatoria di cui alla lettera b) del  comma  1.  4.  La  nomina  e'
notificata agli interessati non oltre il terzo giorno  precedente  le
elezioni". 
 
          Nota all'art. 9:
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 3, 4 e 5 della
          legge  8 marzo  1989, n.  95,  e  successive  modificazioni
          (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle
          persone   idonee   all'ufficio   di  scrutatore  di  seggio
          elettorale  e  modifica  all'art.  53 del testo unico delle
          leggi  per la composizione e la elezione degli organi delle
          amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), cosi'
          come modificati dalla presente legge:
              «Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il
          sindaco,  con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del
          comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che
          desiderano  essere  inseriti  nell'albo  a  farne  apposita
          domanda entro il mese di novembre.
              2.   Le  domande  vengono  trasmesse  alla  commissione
          elettorale  comunale, la quale, accertato che i richiedenti
          sono  in  possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 1 della
          presente  legge  e  non  si trovano nelle condizioni di cui
          all'art.  38  del testo unico delle leggi recanti norme per
          la  elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
          361,  ed  all'art.  23  del  testo unico delle leggi per la
          composizione    e    la   elezione   degli   organi   delle
          amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16 maggio  1960,  n. 570, li
          inserisce  nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a
          svolgere  le funzioni di scrutatore, non si sono presentati
          senza  giustificato  motivo,  sia  coloro  che  sono  stati
          condannati,  anche con sentenza non definitiva, per i reati
          previsti  dall'art. 96 del citato testo unico approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
          570, e dall'art. 104, secondo comma, del citato testo unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          marzo 1957, n. 361.
              3.  A  coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il
          sindaco   notifica   per   iscritto   la   decisione  della
          commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
              4.  Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato
          ai sensi dei commi 1 e 2 e' depositato nella segreteria del
          comune  per  la durata di giorni quindici ed ogni cittadino
          del comune ha diritto di prenderne visione.
              5.  Il  sindaco da' avviso del deposito dell'albo nella
          segreteria  del  comune con pubblico manifesto con il quale
          invita  gli  elettori  del  comune  che  intendono proporre
          ricorso  avverso  la denegata iscrizione, oppure avverso la
          indebita    iscrizione   nell'albo,   a   presentano   alla
          commissione  elettorale  circondariale  entro  dieci giorni
          dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
              6.   Il   ricorrente  che  impugna  un'iscrizione  deve
          dimostrare  di  aver  fatto eseguire, entro i cinque giorni
          successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso
          alla  parte interessata, la quale puo', entro cinque giorni
          dall'avvenuta  notificazione,  presentare  un controricorso
          alla stessa commissione elettorale circondariale.».
              «Art.  4. - 1. La commissione elettorale circondariale,
          scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide
          inappellabilmente  sui  ricorsi presentati entro il mese di
          febbraio.
              2.   Le   determinazioni   adottate  dalla  commissione
          elettorale  circondariale  sono  immediatamente  comunicate
          alla  commissione  elettorale  comunale  per  i conseguenti
          adempimenti.   Le   decisioni   sui   ricorsi  sono  subito
          notificate agli interessati a cura del sindaco.
              «Art.  5.  -  1.  L'albo formato a norma dei precedenti
          articoli viene aggiornato periodicamente.
              2.  A tali fini la commissione elettorale comunale, nel
          mese  di gennaio  di  ogni  anno,  dispone la cancellazione
          dall'albo  di  coloro che hanno perso i requisiti stabiliti
          nella  presente  legge e di coloro che, chiamati a svolgere
          le  funzioni  di  scrutatore,  non si sono presentati senza
          giustificato  motivo,  nonche'  di  coloro  che  sono stati
          condannati,  anche con sentenza non definitiva, per i reati
          previsti  e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle
          leggi  per la composizione e la elezione degli organi delle
          amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16 maggio  1960,  n.  570, e
          dell'art.  104,  secondo comma, del testo unico delle leggi
          recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          marzo 1957, n. 361.
              3. In tale sede vengono, altresi', cancellati dall'albo
          gli  iscritti  che, avendo svolto le funzioni di scrutatore
          in  precedenti  consultazioni  elettorali, abbiano chiesto,
          entro  il  mese  di  dicembre, con apposita istanza diretta
          alla  commissione elettorale comunale, di essere cancellati
          dall'albo per avi, giustificati e comprovati motivi.
              4.  Compiute  le operazioni di cui ai commi precedenti,
          la   commissione   elettorale  comunale  provvede,  con  le
          modalita'  di  cui  all'art.  6,  alla  sostituzione  delle
          persone  cancellate.  Della nomina cosi' effettuata e' data
          comunicazione  agli interessati con invito ad esprimere per
          iscritto  il  loro  gradimento per l'incarico di scrutatore
          entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.
              5. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5,
          6  e  7,  e  dell'art.  4, e' ammesso ricorso, da parte dei
          diretti    interessati,    anche   per   le   cancellazioni
          dall'albo.».