Art. 2.
  1.  Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 92, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi,
esplicitamente   indicati   nella   motivazione,   il   giudice  puo'
compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti";
    b) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
      "Il  biglietto  e'  consegnato dal cancelliere al destinatario,
che  ne rilascia ricevuta, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per
la notifica";
      2) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
      "Le  comunicazioni  possono essere eseguite a mezzo telefax o a
mezzo   posta   elettronica   nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi";
    c) all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero al portiere dello stabile in cui e' la sede. La notificazione
puo'  anche  essere  eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141,
alla  persona  fisica  che  rappresenta  l'ente  qualora nell'atto da
notificare  ne  sia  indicata  la  qualita'  e  risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale";
      2)  al  secondo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti
parole:  ", ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora
nell'atto  da  notificare  ne  sia  indicata  la qualita' e risultino
specificati residenza, domicilio e dimora abituale";
      3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
      "Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi
precedenti,  la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto,
che  rappresenta  l'ente,  puo'  essere  eseguita anche a norma degli
articoli 140 o 143";
    d) l'articolo 147 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  147. - (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non
possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21";
    e)  all'articolo  149,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto il
seguente:
    "La  notifica  si  perfeziona,  per  il  soggetto notificante, al
momento  della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il
destinatario,  dal  momento  in cui lo stesso ha la legale conoscenza
dell'atto";
   f) all'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "La  proroga  prevista  dal  quarto  comma si applica altresi' ai
termini  per  il  compimento  degli  atti  processuali  svolti  fuori
dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
    Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra
attivita'  giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del
sabato, che ad ogni effetto e' considerata lavorativa";
    g)  all'articolo  163-bis,  primo  comma,  le  parole:  "sessanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e le parole:
"centoventi  giorni"  sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta
giorni'";
    h) all'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo e' sostituito
dai  seguenti:  "11  giudice  puo'  autorizzare  per singoli atti, in
qualunque   stato   e  grado  del  giudizio,  che  lo  scambio  o  la
comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo
telefax  o  posta  elettronica  nel  rispetto  della normativa, anche
regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione  dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi
procede   in   relazione  ad  un  atto  di  impugnazione  deve  darne
comunicazione  alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza
impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo
utile  il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni";
    i)  all'articolo  186-bis,  primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "Se  l'istanza  e' proposta fuori dall'udienza il
giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per
la notificazione";
    l)  all'articolo  186-ter,  primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "Se  l'istanza  e' proposta fuori dall'udienza il
giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per
la notificazione";
    m)  all'articolo  186-quater,  il  quarto comma e' sostituito dal
seguente:
    "L'ordinanza  acquista  l'efficacia  della  sentenza  impugnabile
sull'oggetto  dell'e  stanza se la parte intimata non manifesta entro
trenta  giorni  dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione,
con  ricorso  notificato all'altra parte e depositato in cancelleria,
la volonta' che sia pronunciata la sentenza";
    n) all'articolo 255, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Se  il  testimone  regolarmente  intimato  non  si  presenta, il
giudice   istruttore  puo'  ordinare  una  nuova  intimazione  oppure
disporne  l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva.
Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione
senza  giustificato  motivo,  puo' condannarlo ad una pena pecuniaria
non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro";
    o)  all'articolo  256, le parole: "ll giudice puo' anche ordinare
l'arresto del testimone" sono soppresse;
    p) all'articolo 269, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
    "Nell'ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti
le  preclusioni  ricollegate  alla prima udienza di trattazione, ma i
termini  eventuali  di  cui  al  sesto  comma  dell'articolo 183 sono
fissati  dal  giudice  istruttore  nella  udienza di comparizione del
terzo";
    q) l'articolo 283 e' sostituito dal seguente:
    "Art.   283.  -  (Provvedimenti  sull'esecuzione  provvisoria  in
appello).  -  Il  giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta
con  l'impugnazione  principale  o  con  quella  incidentale,  quando
sussistono   gravi   e   fondati  motivi,  anche  in  relazione  alla
possibilita' di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in
parte  l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata,
con o senza cauzione";
    r) all'articolo 293, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "La  parte  che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in
ogni  momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle
conclusioni";
    s)  all'articolo  642,  secondo  comma,  dopo  le  parole: "grave
pregiudizio  nel  ritardo,"  sono inserite le seguenti: "ovvero se il
ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore,
    comprovante  il  diritto  fatto  valere;"  e  la  parola: "ma" e'
    soppressa;
t) all'articolo 787, primo comma, le parole: "il notaio delegato"
sono sostituite dalle seguenti: "il professionista delegato";
    u) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
      "Quando  occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice
istruttore  provvede  con  ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo
comma, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita";
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
      "La  vendita  si  svolge  davanti  al  giudice  istruttore.  Si
applicano gli, articoli 570 e seguenti";
      3)  al  quarto  comma,  la parola: "notaio" e' sostituita dalla
seguente: "professionista".
  2.  All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al primo comma, le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sette giorni";
    b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
    "L'intimazione a cura del difensore contiene:
      1)  l'indicazione  della parte richiedente e della controparte,
nonche'  gli  estremi dell'ordinanza con la quale e' stata ammessa la
prova testimoniale;
      2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
      3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonche' il
giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
      4)  l'avvertimento  che,  in caso di mancata comparizione senza
giustificato  motivo,  la  persona citata potra' essere condannata al
pagamento  di  una  pena  pecuniaria  non  inferiore a 100 euro e non
superiore a 1.000 euro".
  3.  All'articolo  18  del  regolamento  di  cui al regio decreto 17
agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  secondo  comma,  le  parole:  ",  ancorche' festivo" sono
soppresse;
    b)  al terzo comma, le parole: "Nei giorni festivi si chiude alle
dodici" sono soppresse.
  4.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2 e 3 entrano in vigore il 1°
gennaio    2006   e   si   applicano   ai   procedimenti   instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore.