Art. 3.
L  All'articolo  563  del  codice  civile  sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  al primo comma, dopo le partile: "e non sono trascorsi venti anni
dalla" sono inserite le seguenti: "trascrizione della";
b)  al  quarto  comma,  dopo le parole: "notificato e trascritto, nei
confronti  del  donatario"  sono  inserite  le  seguenti: "e dei suoi
aventi causa".
 
          Note all'art. 3.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 563 del codice civile
          cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  563  Azione contro gli aventi causa dai donatari
          soggetti a riduzione.
              Se  i  donatari  contro i quali e' stata pronunziata la
          riduzione  hanno alienato a terzi gli immobili donati e non
          sono   trascorsi   venti   anni  dalla  trascrizione  della
          donazione,  il legittimario, premessa l'escussione dei beni
          del  donatario, puo' chiedere ai successivi acquirenti, nel
          modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari
          medesimi, la restituzione degli immobili.
              L'azione  per  ottenere  la  restituzione deve proporsi
          secondo  l'ordine  di  data  delle alienazioni, cominciando
          dall'ultima.  Contro  i  terzi acquirenti puo' anche essere
          richiesta,  entro  il  termine  di  cui  al primo comma, la
          restituzione  dei  beni  mobili,  oggetto  della donazione,
          salvi gli effetti del possesso di buona fede.
              Il  terzo  acquirente  puo'  liberarsi  dall'obbligo di
          restituire  in  natura le cose donate pagando l'equivalente
          in danaro.
              Salvo  il  disposto  del  numero  8) dell'art. 2652, il
          decorso  del  termine  di cui al primo comma e di quello di
          cui all'art. 561, primo comma, e' sospeso nei confronti del
          coniuge  e  dei  parenti  in  linea  retta  del donante che
          abbiano   notificato   e   trascritto,  nei  confronti  del
          donatario  e  dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale
          di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente e'
          personale  e  rinunziabile.  L'opposizione perde effetto se
          non e' rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla
          sua trascrizione.».