Art. 4.
1. All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente:
"3-bis.  Il  notificante  di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi
delle  facolta'  previste  dalla  presente  legge puo' anche servirsi
delle   procedure   informatiche,   gia'   disciplinate  dal  decreto
legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  e dai testo unico di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In
tal caso:
a)  il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile,
amministrativa  e  stragiudiziale  trasmettendoli  per via telematica
all'ufficio  postale, sottoscritti con firma digitale, completi della
relazione  di  notificazione  e del numero di registro cronologico di
cui all'articolo 8;
b)  l'  ufficio  pestale  trae  dall'atto ricevuto telematicamente un
originale  e  la  copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli
stessi  il  timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi,
le  buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le
copie  nella  busta,  provvede  alla  spedizione  per  la notifica al
destinatario,  restituendo  all'avvocato  notificante, sempre a mezza
del   servizio   postale,  l'originale  dell'atto  vidimato,  con  la
relazione di notificazione;
c)  su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la
trasmissione   dell'atto,   l'ufficio  postale  da  conferma  in  via
telematica dell'avvenuta consegna dell'atto".
 
          Note all'art. 4.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge
          21 gennaio  1994,  n. 53 (Facolta' di notificazioni di atti
          civili,  amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e
          procuratori  legali)  cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art. 3. - 1. Il notificante di cui all'art. 1 deve:
                a) scrivere    la    relazione    di    notificazione
          sull'originale  e  sulla  copia dell'atto, facendo menzione
          dell'ufficio  postale per mezzo del quale spedisce la copia
          al   destinatario  in  piego  raccomandato  con  avviso  di
          ricevimento;
                b) presentare  all'ufficio  postale  l'originale e la
          copia  dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in
          calce  agli  stessi  il  timbro  di  vidimazione, inserendo
          quindi  la  copia, o le copie, da notificare nelle buste di
          cui   all'art.   2,   sulle   quali   il   notificante   ha
          preventivamente  apposto  le indicazioni del nome, cognome,
          residenza  o  dimora  o  domicilio  del  destinatario,  con
          l'aggiunta  di  ogni particolarita' idonea ad agevolarne la
          ricerca;  sulle  buste  devono  essere  altresi' apposti il
          numero  del  registro  cronologico  di  cui  all'art. 8, la
          sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
                c) presentare    contemporaneamente    l'avviso    di
          ricevimento  compilato  con  le  indicazioni  richieste dal
          modello   predisposto   dall'Amministrazione  postale,  con
          l'aggiunta del numero di registro cronologico.
              2.  Per  le  notificazioni  di  atti  effettuate  prima
          dell'iscrizione   a   ruolo  della  causa  o  del  deposito
          dell'atto   introduttivo   della   procedura,  l'avviso  di
          ricevimento  deve indicare come mittente la parte istante e
          il  suo  procuratore;  per  le  notificazioni effettuate in
          corso   di   procedimento,  l'avviso  deve  indicare  anche
          l'ufficio  giudiziario  e,  quando esiste, la sezione dello
          stesso.
              3.  Per  il  perfezionamento  della notificazione e per
          tutto   quanto  non  previsto  dal  presente  articolo,  si
          applicano,  per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti
          della legge 20 novembre 1982, n. 890.
              3-bis.  Il  notificante  di  cui all'art. 1 che intenda
          avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge puo'
          anche   servirsi   delle   procedure   informatiche,   gia'
          disciplinate  dal  decreto  legislativo 23 gennaio 2002, n.
          10,  e  dal  testo  unico  di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:
                a)  il notificante esegue la notificazione di atti in
          materia    civile,    amministrativa    e    stragiudiziale
          trasmettendoli  per  via  telematica  all'ufficio  postale,
          sottoscritti  con  firma digitale, completi della relazione
          di  notificazione  e  del numero di registro cronologico di
          cui all'articolo 8;
                b)   l'ufficio   postale   trae   dall'atto  ricevuto
          telematicamente   un  originale  e  la  copia  su  supporto
          cartaceo,  apponendo  in  calce  agli  stessi  il timbro di
          vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed
          i  moduli di cui all'art. 2 e, inserita la copia o le copie
          nella  busta,  provvede  alla spedizione per la notifica al
          destinatario,  restituendo all'avvocato notificante, sempre
          a   mezzo   del  servizio  postale,  l'originale  dell'atto
          vidimato, con la relazione di notificazione;
                c)  su  espressa richiesta dell'avvocato notificante,
          formulata  con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale
          da'  conferma  in  via  telematica  dell'avvenuta  consegna
          dell'atto.».