Art. 5. 
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della  legge
1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si  interpretano
nel senso che per titolarita' dell'assegno ai sensi  dell'articolo  5
deve intendersi l'avvenuto riconoscimento  dell'assegno  medesimo  da
parte del tribunale ai sensi del predetto  articolo  5  della  citata
legge n. 898 del 1970. 
 
          Note all'art. 5.
              -  Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 della legge
          1° dicembre   1970,   n.   898   (Disciplina  dei  casi  di
          scioglimento del matrimonio):
              «Art.  5.  -  1. Il tribunale adito, in contraddittorio
          delle  parti  e  con l'intervento obbligatorio del pubblico
          ministero,  accertata la sussistenza di uno dei casi di cui
          all'art.  3,  pronuncia  con  sentenza lo scioglimento o la
          cessazione  degli  effetti  civili del matrimonio ed ordina
          all'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo  ove  venne
          trascritto  il  matrimonio  di  procedere  alla annotazione
          della sentenza.
              2.  La  donna  perde  il  cognome che aveva aggiunto al
          proprio a seguito del matrimonio.
              3.  Il  tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo
          scioglimento  o  la  cessazione  degli  effetti  civili del
          matrimonio,   puo'  autorizzare  la  donna  che  ne  faccia
          richiesta  a  conservare  il cognome del marito aggiunto al
          proprio  quando  sussista  un  interesse  suo  o  dei figli
          meritevole di tutela.
              4.  La decisione di cui al comma precedente puo' essere
          modificata   con   successiva   sentenza,   per  motivi  di
          particolare gravita', su istanza di una delle parti.
              5.  La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle parti.
          Il pubblico ministero puo' ai sensi dell'art. 72 del codice
          di  procedura  civile,  proporre impugnazione limitatamente
          agli  interessi  patrimoniali dei figli minori o legalmente
          incapaci.
              6.  Con  la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
          cessazione   degli   effetti   civili  del  matrimonio,  il
          tribunale,  tenuto  conto  delle  con-dizioni  dei coniugi,
          delle  ragioni della decisione, del contributo personale ed
          economico  dato  da  ciascuno  alla conduzione familiare ed
          alla  formazione  del  patrimonio  di  ciascuno o di quello
          comune,  del  reddito  di  entrambi,  e  valutati  tutti  i
          suddetti   elementi  anche  in  rapporto  alla  durata  del
          matrimonio,   dispone   l'obbligo   per   un   coniuge   di
          somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
          quando  quest'ultimo  non  ha mezzi adeguati o comunque non
          puo' procurarseli per ragioni oggettive.
              7.  La  sentenza  deve  stabilire  anche un criterio di
          adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento
          agli  indici  di svalutazione monetaria. Il tribunale puo',
          in  caso  di  palese iniquita', escludere la previsione con
          motivata decisione.
              8.  Su  accordo  delle  parti  la  corresponsione  puo'
          avvenire  in  unica  soluzione ove questa sia ritenuta equa
          dal  tribunale. In tal caso non puo' essere proposta alcuna
          successiva domanda di contenuto economico.
              9.   I   coniugi   devono   presentare  all'udienza  di
          comparizione   avanti   al   presidente  del  tribunale  la
          dichiarazione  personale  dei redditi e ogni documentazione
          relativa  ai  loro redditi e al loro patrimonio personale e
          comune.  In  caso  di  contestazioni  il  tribunale dispone
          indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore
          di  vita,  valendosi,  se  del  caso,  anche  della polizia
          tributaria.
              10.  L'obbligo  di corresponsione dell'assegno cessa se
          il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove
          nozze.
              11.  Il  coniuge,  al  quale  non  spetti  l'assistenza
          sanitaria  per nessun altro titolo, conserva il diritto nei
          confronti  dell'ente  mutualistico  da  cui  sia  assistito
          l'altro  coniuge.  Il  diritto  si estingue se egli passa a
          nuove nozze.».
              «Art. 9. - 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi
          dopo  la  sentenza  che  pronuncia  lo  scioglimento  o  la
          cessazione   degli   effetti   civili  del  matrimonio,  il
          tribunale,  in  camera  di consiglio e, per i provvedimenti
          relativi  ai  figli,  con  la  partecipazione  del pubblico
          ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione
          delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di
          quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi
          da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
              2.  In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un
          coniuge  superstite  avente  i requisiti per la pensione di
          reversibilita',  il  coniuge  rispetto  al  quale  e' stata
          pronunciata  sentenza di scioglimento o di cessazione degli
          effetti  civili del matrimonio ha diritto, se non passato a
          nuove  nozze  e sempre che sia titolare di assegno ai sensi
          dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il
          rapporto  da  cui trae origine il trattamento pensionistico
          sia anteriore alla sentenza.
              3.  Qualora  esista  un  coniuge  superstite  avente  i
          requisiti  per  la  pensione  di  reversibilita', una quota
          della  pensione e degli altri assegni a questi spettanti e'
          attribuita  dal  tribunale,  tenendo conto della durata del
          rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata
          la  sentenza  di scioglimento o di cessazione degli effetti
          civili  del  matrimonio  e che sia titolare dell'assegno di
          cui  all'art.  5.  Se  in  tale  condizione si trovano piu'
          persone,  il  tribunale  provvede  a ripartire fra tutti la
          pensione  e  gli  altri  assegni, nonche' a ripartire tra i
          restanti  le  quote  attribuite  a  chi sia successivamente
          morto o passato a nuove nozze.
              4.   Restano   fermi,   nei   limiti   stabiliti  dalla
          legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori
          o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'.
              5.  Alle  domande  giudiziali  dirette al conseguimento
          della  pensione  di  reversibilita' o di parte di essa deve
          essere  allegato  un  atto  notorio,  ai  sensi della legge
          4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi
          diritto.  In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda
          non  pregiudica  la  tutela, nei confronti dei beneficiari,
          degli    aventi   diritto   pretermessi,   salva   comunque
          l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni
          mendaci.».