Art. 6.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona
una mutilazione degli organi genitali femminili e' punito con la
reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo,
si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e
qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di
menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili
diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia
nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette
anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve
entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al
primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se
il fatto e' commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' quando
il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero
residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di
straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a
richiesta del Ministro della giustizia.
Art. 583-ter. - (Pena accessoria). - La condanna contro
l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione
dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna e'
data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri".
2. All'articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le
parole: "da cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti:
"dallo straniero" e, al secondo periodo, le parole: "il cittadino
straniero" sono sostituite dalle seguenti: "lo straniero".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 604 del codice penale, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 604 (Fatto commesso all'estero). - Le
disposizioni di questa sezione, nonche' quelle previste
dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-quinquies, si applicano altresi' quando il fatto e'
commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno
di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso
con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo
straniero e' punibile quando si tratta di delitto per il
quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta
del Ministro di grazia e giustizia.».