Art. 6.
      (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
   1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
   "Art.  583-bis.  -  (Pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili).  - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona
una  mutilazione  degli  organi  genitali  femminili e' punito con la
reclusione  da  quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo,
si  intendono  come  pratiche  di  mutilazione  degli organi genitali
femminili   la  clitoridectomia,  l'escissione  e  l'infibulazione  e
qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
   Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di
menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili
diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia
nel  corpo  o nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette
anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve
entita'.
   La  pena  e'  aumentata  di  un terzo quando le pratiche di cui al
primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se
il fatto e' commesso per fini di lucro.
   Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' quando
il  fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero
residente  in  Italia,  ovvero  in  danno  di cittadino italiano o di
straniero  residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a
richiesta del Ministro della giustizia.
   Art.   583-ter.   -   (Pena  accessoria).  -  La  condanna  contro
l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti
dall'articolo  583-bis  importa  la pena accessoria dell'interdizione
dalla  professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna e'
data   comunicazione   all'Ordine   dei   medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri".
   2.  All'articolo  604  del  codice  penale,  al  primo periodo, le
parole:  "da  cittadino  straniero"  sono  sostituite dalle seguenti:
"dallo  straniero"  e,  al  secondo periodo, le parole: "il cittadino
straniero" sono sostituite dalle seguenti: "lo straniero".
 
          Nota all'art. 6:
              -  Il testo dell'art. 604 del codice penale, cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              «Art.   604   (Fatto   commesso   all'estero).   -   Le
          disposizioni  di  questa  sezione,  nonche' quelle previste
          dagli    articoli    609-bis,    609-ter,    609-quater   e
          609-quinquies,  si  applicano  altresi'  quando il fatto e'
          commesso  all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno
          di  cittadino  italiano, ovvero dallo straniero in concorso
          con   cittadino   italiano.   In  quest'ultima  ipotesi  lo
          straniero  e'  punibile  quando si tratta di delitto per il
          quale  e'  prevista  la pena della reclusione non inferiore
          nel  massimo  a  cinque anni e quando vi e' stata richiesta
          del Ministro di grazia e giustizia.».