Art. 2.
    1.  La  concessione  delle agevolazioni avviene in relazione alle
domande  inserite in ciascuna delle graduatorie in ordine decrescente
dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
    2.  I  provvedimenti  di  concessione  delle agevolazioni vengono
adottati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico a favore di ogni
singola iniziativa e comunicati alle imprese interessate.