Art. 2.
1. La concessione delle agevolazioni avviene in relazione alle
domande inserite in ciascuna delle graduatorie in ordine decrescente
dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
2. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni vengono
adottati dal Ministero dello sviluppo economico a favore di ogni
singola iniziativa e comunicati alle imprese interessate.