Art. 3.
1. Le domande non inserite nelle allegate graduatorie non sono
ammissibili alle agevolazioni.
2. Con separati provvedimenti sono individualmente comunicati ai
soggetti interessati gli specifici motivi di esclusione dalle
agevolazioni. Dalla data di tale comunicazione decorrera' il termine
di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione.
3. Si fa riserva di assumere i provvedimenti conseguenti ad
eventuali misure cautelari che dovessero intervenire successivamente
all'approvazione della presente graduatoria.