Art. 3.
    1.  Le  domande  non inserite nelle allegate graduatorie non sono
ammissibili alle agevolazioni.
    2.  Con separati provvedimenti sono individualmente comunicati ai
soggetti   interessati  gli  specifici  motivi  di  esclusione  dalle
agevolazioni.  Dalla data di tale comunicazione decorrera' il termine
di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione.
    3.  Si  fa  riserva  di  assumere  i provvedimenti conseguenti ad
eventuali  misure cautelari che dovessero intervenire successivamente
all'approvazione della presente graduatoria.