Art. 2.
             Rilevazione informatizzata dello scrutinio
                  delle elezioni politiche del 2006

  1.  In  occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione
dei  risultati  degli  scrutini  negli  uffici  elettorali di sezione
individuati,  in  una misura non superiore al 25 per cento del totale
nazionale  delle  sezioni  e  nei  limiti  delle  risorse finanziarie
disponibili,  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' effettuata secondo
le   disposizioni  del  presente  articolo,  fatti  salvi  tutti  gli
adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.
  2.  Negli  uffici  elettorali  di  sezione individuati ai sensi del
comma  1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio
e'  effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per
l'innovazione  e  le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei
diritti politici.
  3.  L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno
dell'ufficio  elettorale  di sezione, la rilevazione delle risultanze
dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento
informatico,  secondo  le direttive emanate, per quanto di rispettiva
competenza,   dal  Ministero  dell'interno  e  dalla  Presidenza  del
Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie.  A  tale  fine  il  presidente dell'ufficio elettorale di
sezione  nello  svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede,
effettuate  ai  sensi  degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico
delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361,  tiene  anche  conto  delle  esigenze  connesse  alle  modalita'
operative  della  rilevazione  informatizzata.  In  caso di assenza o
impedimento   dell'operatore   informatico,   ovvero  di  difficolta'
tecniche   o   operative  nell'effettuazione  della  rilevazione,  il
presidente   dell'ufficio   elettorale   di   sezione  procede  nelle
operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.
  4.  A  conclusione  delle  operazioni  di  spoglio delle schede, il
presidente  dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformita'
degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto
a  quelli  risultanti  dall'annotazione  sulle  tabelle  di scrutinio
cartacee.  In  caso  di  discordanza  tra i risultati, il presidente,
senza  procedere  ad  ulteriori  verifiche, provvede agli adempimenti
previsti  dalla  legge,  tenendo  conto dei risultati riportati sulle
tabelle di scrutinio cartacee.
  5.  Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici
elettorali   di   sezione   individuati,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro per l'innovazione e le
tecnologie  e  il  Ministro  della giustizia, tra quelli indicati nel
decreto  di cui al comma 1, e' avviato un progetto di sperimentazione
della  trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli
uffici  preposti  alla  proclamazione ed alla convalida degli eletti.
Eventuali difficolta' tecniche o operative non possono, in ogni caso,
determinare  rallentamenti  nell'effettuazione  delle  operazioni  di
conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti.
Tale  trasmissione  informatizzata,  avente  carattere esclusivamente
sperimentale,  non  ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di
proclamazione   dei   risultati  e  di  convalida  degli  eletti.  La
sperimentazione  riguarda, ove possibile, i risultati della totalita'
degli  uffici  elettorali  di  sezione di almeno una circoscrizione e
regione  ed  e' svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto
di   rispettiva   competenza,   dal   Ministero  dell'interno,  dalla
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.
  6.   In   relazione   agli  adempimenti,  alle  forniture  ed  alle
prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente   articolo,  si  procede  anche  in  deroga  alle  norme  di
contabilita'  generale  dello  Stato.  E applicabile l'articolo 7 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
  7.  Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con
riferimento  alle procedure di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa
complessiva   di   Euro   34.620.722   per   l'anno   2006   mediante
corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:
    a)  per  Euro 1.140.018 a valere sui fondi di cui all'articolo 2,
comma  1,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del
21 marzo 2002;
    b)  per Euro 1.500.000 a valere sul fondo di cui all'articolo 26,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; a tale fine le risorse
disponibili gia' preordinate al finanziamento del progetto "programma
di  Governo"  di  cui  all'allegato  A  del  decreto del Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie  in data 27 ottobre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004, sono ridotte di
pari importo;
    c)  per  Euro 1.980.704 a valere sui fondi di cui all'articolo 8,
comma   5,   della   legge  8  aprile  2004,  n.  90,  gia'  previsti
dall'articolo  61  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, e gia'
preordinati al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca
e  della  societa'  dell'informazione  a  cura  della  Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  dalla  delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003;
    d)  per Euro 20.000.000 a valere sui fondi di cui all'articolo 61
della  legge  27  dicembre  2002, n. 289; a tale fine il fondo per le
aree  sottoutilizzate  di  cui  alla  citata norma e' ridotto di pari
importo;
    e)  per Euro 10.000.000, mediante riduzione del fondo speciale di
parte corrente di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per la quota relativa al Ministero dell'interno.