Art. 2. Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006 1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti. 2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio e' effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici. 3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalita' operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di difficolta' tecniche o operative nell'effettuazione della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti. 4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformita' degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee. 5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, e' avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficolta' tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare rallentamenti nell'effettuazione delle operazioni di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalita' degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e regione ed e' svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia. 6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. E applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa complessiva di Euro 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti: a) per Euro 1.140.018 a valere sui fondi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002; b) per Euro 1.500.000 a valere sul fondo di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; a tale fine le risorse disponibili gia' preordinate al finanziamento del progetto "programma di Governo" di cui all'allegato A del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004, sono ridotte di pari importo; c) per Euro 1.980.704 a valere sui fondi di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 aprile 2004, n. 90, gia' previsti dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e gia' preordinati al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della societa' dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, dalla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003; d) per Euro 20.000.000 a valere sui fondi di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; a tale fine il fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla citata norma e' ridotto di pari importo; e) per Euro 10.000.000, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la quota relativa al Ministero dell'interno.