Art. 3.
        Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

  1.  In  occasione  delle elezioni politiche del 2006, in attuazione
degli   impegni   internazionali   assunti   dall'Italia  nell'ambito
dell'Organizzazione  per  la  sicurezza  e  la cooperazione in Europa
(OSCE),  e'  ammessa  la  presenza,  presso  gli uffici elettorali di
sezione,  di  osservatori  elettorali internazionali. A tale fine gli
osservatori   internazionali  sono  preventivamente  accreditati  dal
Ministero  degli  affari  esteri che, almeno venti giorni prima della
data  stabilita  per  il  voto,  trasmette  al Ministero dell'interno
l'elenco  nominativo  per  la successiva comunicazione ai prefetti di
ciascuna provincia ed ai sindaci.
  2.  Gli  osservatori  elettorali  di  cui al comma 1 non possono in
alcun   modo   interferire   nello   svolgimento   delle   operazioni
dell'ufficio elettorale di sezione.