Art. 3.
                        Copertura finanziaria
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro  6.500  annui  a  decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.