Art. 2.
  1. Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
l'ultimo periodo e' soppresso e dopo il medesimo comma e' inserito il
seguente:
  "68-bis.  L'entita'  della  contribuzione  a  carico  dei  soggetti
operanti   nei   settori  dell'energia  elettrica  e  del  gas,  gia'
determinata  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 38, lettera b), della
legge  14  novembre  1995,  n.  481,  resta fissata in una misura non
superiore   all'uno  per  mille  dei  ricavi  risultanti  dall'ultimo
bilancio  approvato  prima  della  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge.  Successive  variazioni  della misura, necessarie ai
fini  della  copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e
delle  modalita'  della  contribuzione  possono essere adottate dalla
Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite
massimo  dell'uno  per  mille  dei  ricavi  risultanti  dal  bilancio
approvato   relativo   all'esercizio   immediatamente  precedente  la
variazione  stessa,  con la medesima procedura disciplinata dal comma
65.  L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e'
abrogato.".