Art. 2. Totalizzazione ai fini della pensione di inabilita' e ai superstiti 1. La facolta' di cui all'articolo 1, comma 1, puo' altresi' essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilita' assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. 2. Il diritto alla pensione di inabilita' e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.