Art. 2.

 Totalizzazione ai fini della pensione di inabilita' e ai superstiti

  1. La facolta' di cui all'articolo 1, comma 1, puo' altresi' essere
esercitata,  per  la  liquidazione  dei trattamenti pensionistici per
inabilita'  assoluta  e  permanente  e  ai  superstiti  di assicurato
ancorche'  quest'ultimo  sia  deceduto  prima  di  aver  acquisito il
diritto a pensione.
  2.  Il diritto alla pensione di inabilita' e' conseguito in base ai
requisiti  di  assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma
pensionistica  nella  quale  il lavoratore e' iscritto al verificarsi
dello  stato  invalidante.  Il  diritto  alla pensione ai superstiti,
esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata
in  vigore del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai
requisiti  di  assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma
pensionistica  nella  quale  il  dante  causa era iscritto al momento
della  morte.  Ai  fini  del  perfezionamento  dei predetti requisiti
rileva   la   sommatoria  dei  periodi  assicurativi  e  contributivi
risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.