Art. 3.

                        Esercizio del diritto

  1.  La  totalizzazione  dei  periodi assicurativi e' conseguibile a
domanda  del  lavoratore  o  del  suo  avente  causa,  da presentarsi
all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo
e', ovvero e' stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
  2.   La   domanda   di  ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi,
perfezionata  mediante  accettazione  da  parte  dell'interessato, ai
sensi  delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento
dei  trattamenti  pensionistici  da totalizzazione di cui al presente
decreto legislativo.
  3.  Per  i  casi  di  esercizio della facolta' di ricongiunzione da
parte  del  lavoratore,  titolare  di  piu' periodi assicurativi, che
consentono  l'accesso  alla  totalizzazione, la cui domanda sia stata
presentata  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo  e  il  cui  procedimento  non  sia stato ancora
concluso,   a   seguito   del  pagamento  integrale  delle  rate,  e'
consentito,   su   richiesta   dell'interessato,   il  recesso  e  la
restituzione   degli   importi  eventualmente  versati  a  titolo  di
ricongiunzione,  maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui
sopra  non  puo', comunque, essere esercitato oltre il termine di due
anni   dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo.