Art. 4.

              Modalita' di liquidazione del trattamento

  1.  Le  gestioni  interessate,  ciascuna  per  la  parte di propria
competenza,  determinano  il  trattamento  pro  quota  in rapporto ai
rispettivi  periodi  di iscrizione maturati, secondo le regole di cui
al presente articolo.
  2.  La  misura  del  trattamento  a carico degli enti previdenziali
pubblici  e'  determinata  sulla  base  della disciplina prevista dal
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per
la  liquidazione  del trattamento pensionistico esclusivamente con le
regole  del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui e' calcolato
il   montante  sono  rivalutate  fino  alla  data  della  domanda  di
totalizzazione.
  3.  Per  gli  enti  previdenziali privatizzati ai sensi del decreto
legislativo  30 giugno  1994,  n.  509,  la misura del trattamento e'
determinata  con  le regole del sistema di calcolo contributivo sulla
base dei seguenti parametri:
    a) ai  fini  della  determinazione  del  montante contributivo si
considerano  i  contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il
tetto  reddituale,  ove  previsto, preso a riferimento per il calcolo
delle  prestazioni  secondo  i  rispettivi  ordinamenti, ivi compresi
quelli  versati  a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le
contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarieta';
    b) il  tasso  annuo di capitalizzazione dei contributi e' pari al
90  per  cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto
del  patrimonio  investito  con riferimento al quinquennio precedente
l'anno  da rivalutare. E' comunque garantito un tasso minimo annuo di
capitalizzazione   pari  all'1,5  per  cento.  Qualora  il  tasso  di
capitalizzazione     risulti    superiore    a    quello    derivante
dall'applicazione  della  variazione  media quinquennale del prodotto
interno  lordo  (PIL)  di  cui  all'articolo  1, comma 9, della legge
8 agosto  1995,  n.  335,  si applica quest'ultimo. Per le annualita'
antecedenti   la   privatizzazione   di  ciascun  ente  il  tasso  di
capitalizzazione e' pari alla variazione media quinquennale del PIL;
    c) l'importo della pensione annua e' determinato moltiplicando il
montante  individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente
di  trasformazione  relativo  all'eta'  del  soggetto  al momento del
pensionamento,   ottenuto   sulla  base  delle  ipotesi  demografiche
sottostanti  la  tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335,
come periodicamente aggiornata;
    d) la  quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri
di  cui  alle  lettere  a),  b) e c), viene maggiorata in proporzione
all'anzianita'   contributiva  maturata  presso  l'ente  categoriale,
applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.
  4. I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, nonche'
la   formula  di  calcolo  di  cui  all'allegato  1,  possono  essere
modificati,  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e
armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e
approvate  dai  Ministeri  vigilanti,  dei  sistemi previdenziali dei
singoli  enti  che comportino l'introduzione per la generalita' degli
iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
  5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito
contributivo  maturato  nella  gestione  pensionistica  sia  uguale o
superiore  a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto
alla  pensione  di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo
relativo  a  tale  gestione,  il  sistema  di  calcolo della pensione
previsto dall'ordinamento della gestione medesima.
  6.  La  misura  del  trattamento  a carico degli enti previdenziali
privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n.  103,  e'  determinata  secondo  il sistema di calcolo vigente nei
rispettivi ordinamenti.
  7.  Le  quote  di  pensione  relative  alle  posizioni assicurative
costituite  nelle  singole gestioni previdenziali sono poste a carico
delle  gestioni  interessate  e sono reversibili ai superstiti con le
modalita'  e  nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi
di  iscrizione  nelle  varie  gestioni  si  convertono, ai fini della
totalizzazione,  nell'unita'  temporale prevista da ciascuna gestione
sulla base dei seguenti parametri:
    a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
    b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
    c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
    d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
  8.  Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni
sono  liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente
considerato,  sulla  base  delle  disposizioni  di legge vigenti, con
onere a carico delle gestioni interessate.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  il  decreto legislativo n. 180 del 1997, si veda
          nota alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo n. 509 del 1994, si veda
          nota alle premesse.
              - Il  testo dell'art. 1, comma 9, della citata legge n.
          335 del 1995, e' il seguente:
              «9.  Il  tasso  annuo di capitalizzazione e' dato dalla
          variazione  media  quinquennale  del prodotto interno lordo
          (PIL)   nominale,   appositamente  calcolata  dall'Istituto
          nazionale   di   statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al
          quinquennio  precedente  l'anno da rivalutare. In occasione
          di  eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
          dall'ISTAT  i  tassi  di  variazione da considerare ai soli
          fini  del  calcolo  del  montante  contributivo sono quelli
          relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
          verifica  la  revisione  e quelli relativi alla nuova serie
          per gli anni successivi.».
              -  La  tabella  A allegata alla citata legge n. 335 del
          1995, e' la seguente:

          «Tabella A (v. art. 1, comma 6)
=====================================================================
             Divisori             |      Eta'      |     Valori
=====================================================================
             21,1869              |       57       |     4,720%
             20,5769              |       58       |     4,860%
             19,9769              |       59       |     5,006%
             19,3669              |       60       |     5,163%
             18,7469              |       61       |     5,334%
             18,1369              |       62       |     5,514%
             17,5269              |       63       |     5,706%
             16,9169              |       64       |     5,911%
             16,2969              |       65       |     6,136%
      Tasso di sconto = 1,5%      |                |

              - Per  il  decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda
          nota alle premesse.