Art. 5.

                      Pagamento dei trattamenti

  1.  L'onere  dei  trattamenti  e'  a carico delle singole gestioni,
ciascuna in relazione alla propria quota.
  2.  Il  pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e'
effettuato  dall'INPS,  che stipula con gli enti interessati apposite
convenzioni.
  3.  I  trattamenti  pensionistici  derivanti  dalla  totalizzazione
decorrono   dal   primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  di
presentazione  della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
In  caso  di  pensione  ai  superstiti  la pensione decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.