Art. 5. Pagamento dei trattamenti 1. L'onere dei trattamenti e' a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota. 2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e' effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. 3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.