Art. 6.

Ricongiunzione  per  gli  iscritti  agli enti costituiti ai sensi del
            decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

  1.  Per  gli  enti  costituiti  ai  sensi  del  decreto legislativo
10 febbraio   1996,   n.   103,   l'istituto   della  ricongiunzione,
disciplinato  dalla  legge  5 marzo  1990,  n. 45, opera nel rispetto
delle  prescrizioni  in  essa  indicate, con esclusione dell'onere di
versamento  della  riserva  matematica  a  carico  del richiedente la
ricongiunzione,  in  quanto  incompatibile  con il sistema di calcolo
delle prestazioni secondo il metodo contributivo.
 
          Note all'art. 6:
              -   Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda
          nota alle premesse.
              - La   legge   5 marzo   1990,  n.  45  (Norme  per  la
          ricongiunzione    dei    periodi   assicurativi   ai   fini
          previdenziali  per  i liberi professionisti), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1990, n. 57.