Art. 6. Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 1. Per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.
Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda nota alle premesse. - La legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1990, n. 57.