Art. 7.

                            Norme finali

  1.  La  facolta'  di  totalizzazione  di  cui  al  presente decreto
legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
  2.  L'articolo  71  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro
del  lavoro  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.
  3.  La  disciplina  abrogata  dal  comma  2 rimane in vigore per le
domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, se piu' favorevole.
  4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei
periodi assicurativi.